Viterbo – Bocciato dalla cassazione il ricorso di un cittadino marocchino contro la sentenza con cui, a gennaio 2024, il giudice di pace di Bologna ha confermato il decreto di espulsione del prefetto di Bologna del 6 luglio 2023 “per essere lo straniero entrato nel territorio dello stato, sottraendosi ai controlli di frontiera”, nonostante abbia a Civita Castellana una sorella di cittadinanza italiana, con cui però non ha dimostrato la convivenza.
Ufficio immigrazione della polizia
Secondo la difesa – che ha contestato la violazione del diritto all’unità familiare – il giudice non ha tenuto conto del legame familiare addotto, poiché fratello di una cittadina italiana e in Italia per supportare il nucleo familiare d’origine, essendosi la madre anziana trasferita presso l’abitazione della sorella a Civita Castellana.
Gli ermellini hanno però concordato nella mancata prova della effettiva convivenza con la sorella, risultando il ricorrente residente a Casalecchio di Reno, mentre la sorella vive Civita Castellana, ritenendo irrilevante l’atto di notorietà prodotto in data successiva all’espulsione, con il quale la donna attestava di provvedere al mantenimento e all’ospitalità del fratello né il fatto che la stessa vi avesse provveduto anche quando il fratello viveva in Marocco.
Non è servito nemmeno documentare la presenza in Italia della sorella e della madre, nonché l’attivazione della sorella presso la questura di Viterbo, avendo prenotato un appuntamento (fissato per il 19 gennaio 2024, ma con pratica non perfezionata a causa della mancanza del passaporto, trattenuto dalla prefettura di Bologna) per far ottenere al fratello una carta di soggiorno come familiare di cittadina italiana, e la sua dichiarazione di ospitalità e mantenimento.
“Questa corte – si legge nelle motivazioni – ha affermato che ‘il diritto all’ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano (…) non può essere riconosciuto a un cittadino straniero collaterale (nella specie sorella) del cittadino italiano, in quanto tale vincolo di parentela non è compreso nella definizione normativa di ‘familiare’, né un’interpretazione estensiva della norma può essere giustificata dalla norma che prefigura la possibilità di un’estensione della nozione di ‘familiare’, ma esclusivamente in presenza di specifiche condizioni (quali una seria infermità, l’essere a carico del cittadino italiano) di cui è necessario dimostrare l’esistenza”.
In conclusione, quindi, i fratelli dei cittadini italiani non hanno diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari se non sulla base di peculiari presupposti: deve trattarsi di familiare a carico o convivente, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione, titolare del diritto di soggiorno, a titolo principale o devono sussistere gravi motivi di salute tali da imporre che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.
E ancora, “i fratelli dei cittadini italiani hanno diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, qualora ricorra il presupposto della effettiva convivenza” mentre “la relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di ‘vita familiare’, difettando ogni elemento presuntivo dell’esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva”.
Convivenza effettiva non dimostrata al momento dell’emissione del decreto espulsivo del luglio 2023.
Silvana Cortignani
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