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Cassazione - La procura generale presso la corte d'appello ha chiesto la revoca del beneficio che era stato concesso in primo grado

No a sospensione pena, 29enne rischia due mesi di reclusione

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Viterbo – (sil.co.) – Sospensione condizionale della pena, accolto dalla cassazione il ricorso presentato dal procuratore generale presso la corte d’appello di Roma contro la conferma del beneficio a un 29enne viterbese condannato il 13 luglio 2023 in secondo grado a due mesi e 20 giorni di reclusione e 533 euro di multa. Sentenza divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2023. 


Roma - La corte di cassazione

Roma – La corte di cassazione


La richiesta di revoca del beneficio è stata avanzata sul rilievo che il condannato ha riportato un’ulteriore condanna, inflittagli dal tribunale di Viterbo il 26 giugno 2024, irrevocabile il 13 luglio 2024, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso il 9 giugno 2024.

Il ricorso, come detto, è stato accolto con annullamento dell’ordinanza e rinvio per un nuovo giudizio, in quanto “il reato giudicato con la seconda sentenza è stato commesso quando ancora non era spirato il termine di cinque anni a decorrere dal passaggio in giudicato della precedente sentenza che aveva concesso il beneficio”.

“Non ha rilievo – si legge nelle motivazioni – la circostanza che il cumulo delle pene detentive inflitte con le due condanne sia inferiore ai due anni, nel senso che, in caso di nuova condanna, la revoca della sospensione condizionale è sempre disposta, tranne che nel caso in cui il giudice di cognizione, unico legittimato a compiere la valutazione di meritevolezza del beneficio, ritenga di reiterare il beneficio in relazione a una pena che, sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite dei due anni”. 


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7 gennaio, 2026

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