Viterbo – (sil.co.) – Insegnante di una scuola di danza del capoluogo denunciata per lesioni colpose da una allieva 53enne che dopo una lezione di prova gratuita, non coperta da assicurazione, ha riportato diverse fratture e una invalidità permanente dell’8 per cento.
L’avvocato Roberto Rossi, assiste la persona offesa
La denuncia in questura risale allo scorso 26 novembre. Ne frattempo è stata avviata una procedura di mediazione, obbligatoria, ai fini di un tentativo di conciliazione e quale condizione di procedibilità della causa di risarcimento dei danni biologici, nella percentuale dell’8% di invalidità permanente che, per il tipo di lesioni subite e l’età della danneggiata, corrisponde ad un importo di circa 30mila euro.
“È successo nel primo pomeriggio dello scorso 22 settembre – spiega la 53enne – quando, al termine della lezione, l’insegnante mi ha praticato una manovra, a detta sua per sciogliere la schiena, in seguito alla quale, a causa dei fortissimi dolori, mi sono recata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa, dove è stata accertata la frattura dello sterno e prescritta radiografia al costato sinistro, dalla quale è emersa anche un’incrinatura tra la nona e undicesima costa”.
La manovra sarebbe consistita nel far sdraiare sul pavimento l’allieva, posizionandosi sopra di lei con le gambe divaricate a sinistra all’altezza delle sue ginocchia, eseguendo una prima pressione più su del punto vita “dove ho avvertito uno scricchiolio”, quindi mentre stava per alzarsi l’avrebbe bloccata, con i palmi delle mani sulle scapole, “sostenendo che erano troppo chiuse e facendo una pressione fortissima che mi ha schiacciata sul pavimento, accompagnata dal rumore delle ossa”.
Il 30 settembre l’avvocato Roberto Rossi, cui si è rivolta la persona offesa, ha inviato una richiesta formale di risarcimento danni all’insegnante, una sessantenne, rimasta senza risposta.
“Il 10 novembre l’ortopedico mi ha prescritto ulteriori 30 giorni di prognosi perché le fratture non erano ancora saldate, mentre il successivo 16 novembre – prosegue la 53enne – in preda a forti dolori alla schiena e al torace e fatica nella respirazione ho dovuto nuovamente recarmi in pronto soccorso e, come da indicazioni mediche, ho dovuto rispettare un lungo periodo di totale riposo, seguendo una terapia di antidolorifici e antinfiammatori, assentandomi dal lavoro dove, a circa un mese dall’accaduto ho provato per due volte a rientrare, ma non riuscendo a svolgere pienamente le mie mansioni ho dovuto rimettermi in malattia”.
Secondo l’avvocato Roberto Rossi: “Emerge una gravissima responsabilità da parte dell’insegnante di danza, che pur essendo priva di ogni competenza e titolo abilitativo, nella più totale negligenza, imprudenza ed imperizia, si è indotta alla pratica di manovre dall’evidente delicatezza che non solo richiedono una specifica preparazione, ma che andrebbero praticate con specifiche capacità”.
“A seguito di tali lesioni – si legge nella consulenza medico legale di parte dello scorso 26 gennaio – si è avuto un periodo di inabilità temporanea al 100% computabile in giorni 30, in giorni 30 al 50% ed in ulteriori giorni 30 al 25% . Sono esitati postumi, che dato il tempo intercorso devono essere considerati permanenti, consistenti in dolore in sede sternale, in corrispondenza dell’emitorace sinistro con residua asimmetria degli emitoraci per discinesia scapolo toracica secondaria. Tali postumi determinano una riduzione permanente della integrità psico-fisica del soggetto valutabile, in ambito di responsabilità civile (danno biologico) nella misura del 8%”.
“La superficialità dell’operato espone l’insegnante – sottolinea l’avvocato Rossi – alle innegabili responsabilità civile ex art.2043 c.c. e penale ex art.590 c.p. e la scuola per responsabilità oggettiva ex art.2049 c.c., cui consegue il diritto al risarcimento dei danni biologici e morali, oltre al rimborso di ogni spesa medica, tecnica e legale che si è resa e si renderà necessaria”.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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