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Cassazione - Bocciato il ricorso di un 32enne, la cui difesa aveva chiesto un rinvio per legittimo impedimento: "Lo aveva già fatto altre sette volte"

Occupante abusivo condannato a 500 euro, dovrà sborsarne 3mila più le spese

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Civitavecchia - Il tribunale

Civitavecchia – Il tribunale

Civitavecchia – (sil.co.) – La cassazione dà ragione al giudice di pace che non ha concesso l’ottavo rinvio alla difesa di un 32enne a processo per avere occupato abusivamente un alloggio altrui.

Condannato a una multa di 500 euro. si è visto bocciare dalla cassazione il ricorso contro la sentenza, nonostante il pm ne avesse chiesto l’annullamento con rinvio. 

L’imputato ha lamentato il mancato riconoscimento di un legittimo impedimento del difensore all’ultima udienza, ma il suo avvocato aveva ottenuto già ben sette rinvii nel corso del processo. 

Protagonista un 32enne di Bracciano, condannato in primo grado al pagamento di una multa di 500 euro l’8 ottobre 2025 dal giudice di pace del tribunale di Civitavecchia, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di occupazione arbitraria di immobile altrui.

 La difesa ha impugnato la sentenza in seguito al rigetto, da parte del tribunale, dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore avanzata in relazione all’udienza conclusiva del processo, lo scorso 8 ottobre. 

“La comunicazione dell’impedimento per contestuale pendenza del procedimento dinanzi al tribunale di Roma – si legge nelle motivazioni della sentenza del 6 marzo – è intervenuta nel procedimento in esame solo 5 giorni prima dell’udienza dell’8 ottobre; in sostanza il difensore ha comunicato tardivamente i propri concomitanti impegni”.

Gli ermellini, inoltre, sottolineano come “nel corso del giudizio risultavano concessi numerosi rinvii (n.8) con sospensione della prescrizione alcuni dei quali già motivati da concomitante impegno professionale che imponevano, pertanto, un maggiore scrupolo nel richiedere un ulteriore e nuovo rinvio”.  

Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il 32enne condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.




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12 aprile, 2026

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