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No a pentole e uso illimitato dei fornelli al 41 bis, bocciato reclamo boss della camorra

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Viterbo – (sil.co.) – No al pentolame in cella e all’utilizzo del fornello senza limiti di orario. La corte di cassazione ha confermato il rigetto del reclamo presentato da un boss della camorra, un 72enne, che dalla scorsa estate sta scontando tra l’altro una ulteriore condanna definitiva a trenta anni di reclusione per un omicidio commesso il 14 novembre 2002. Si tratta di Giuseppe Caterino, detto Peppinotto,  arrestato nel 2016 mentre era già in carcere a Viterbo con l’accusa  di aver sparato, l’11 febbraio 1989, a un vigile urbano su ordine del boss Francesco Schiavone 


Il carcere di Viterbo

Il carcere di Viterbo


Caterino ha presentato ricorso contro la ordinanza con cui, lo scorso 16 ottobre, il tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo nei confronti del provvedimento del magistrato di sorveglianza di Viterbo in data 20 giugno 2024, con il quale era stata respinta la sua richiesta diretta ad ottenere l’autorizzazione a tenere in cella il pentolame e ad utilizzazione il fornello senza limiti di orario, come previsto per gli altri detenuti e non già soltanto dalle ore 7 fino alle ore 20, sulla base di quanto stabilito dalla circolare Dap nel 2017 per i detenuti al 41 bis.

Il 12 marzo gli ermellini hanno confermato la legittimità della differente disciplina prevista per i detenuti in regime ordinario e quelli sottoposti al 41 bis escludendo, pertanto, la lamentata discriminazione.

La difesa, in particolare, aveva dedotto la irragionevolezza del differente trattamento tra le due categorie di detenuti e la insussistenza delle ragioni di sicurezza indicate dall’amministrazione a fondamento dei limiti orari, con la conseguente violazione di fondamentali diritti del detenuto, quali quello dell’alimentazione e della salute.

“Deve ricordarsi – si legge nelle motivazioni della sentenza- che il principio di diritto che governa la materia è nel senso della piena legittimità delle disposizioni regolamentari interne alle singole strutture penitenziarie, laddove queste – prefissando ambiti orari entro i quali si consenta la cottura dei cibi e, quindi, la disponibilità del fornello e di tutti gli utensili necessari – vadano a incidere esclusivamente sulle modalità di esercizio del relativo diritto, senza negare la sussistenza stessa di questo”.

“Le limitazioni orarie alla cottura dei cibi – viene spiegato –  devono uniformarsi alle possibilità generalmente accordate all’intera popolazione carceraria e, quindi, non devono essere inerenti soltanto a coloro che si trovino sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 41-bis Ord. pen.; in caso contrario, infatti, tali restrizioni concretizzerebbero una immotivata ulteriore differenziazione del regime penitenziario e, consequenzialmente, presenterebbero – sotto l’aspetto pratico e attuativo – una regola di tenore vanamente vessatorio (…) in generale, sarà quindi pienamente consentito porre a fondamento della suddetta diversificazione concrete, solide e motivate ragioni di tipo logistico, tecnico o organizzativo”.

E ancora: “Considerato che l’organizzazione delle attività dei detenuti sottoposti a regime ordinario comporta la loro assenza dalla camera detentiva per un lasso temporale assai più ampio, l’estensione, nei loro confronti, all’intera giornata dell’autorizzazione alla cottura dei cibi è frutto, nella prospettiva dell’amministrazione, del contemperamento tra le concorrenti esigenze che, altrimenti, sarebbero frustrate, derivando dalla fissazione di fasce rigide la necessità di sacrificare una delle attività concomitanti”. 

Nello specifico, il Dap aveva segnalato la presenza di problematiche attinenti all’articolazione delle attività trattamentali, oltre che alla allocazione dei detenuti in stanza singola. In ragione di tale ultima specificazione, l’amministrazione aveva sottolineato come i soggetti detenuti in regime ordinario avessero, inevitabilmente, la possibilità di partecipare a un maggior numero di attività di tipo rieducativo e, quindi, avessero la possibilità di permanere all’esterno della propria cella per un più esteso arco temporale.

I detenuti assoggettati al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., in definitiva, avrebbero una minore esigenza di diluire il tempo di cottura dei cibi e, da ciò, deriverebbe la natura né discriminatoria, né inutilmente severa, della delimitazione di tale attività in fasce orarie.

“Le giustificazioni offerte – è la conclusione – inducono a ritenere che la diversità di trattamento riservata ai soggetti ristretti al regime previsto dall’art. 41-bis rispetto ai detenuti comuni trovi plausibile giustificazione nelle indicate esigenze logistiche ed organizzative e non si traduca, invece, in un mezzo per ottenere, attraverso la differenza di regolamentazione, una maggiore afflittività della detenzione”.


Articoli: Il killer “Peppinotto” arrestato a Viterbo – Clan dei Casalesi, 7 arresti


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20 aprile, 2026

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