Viterbo – (sil.co.) – Mancata consegna della corrispondenza del suo avvocato, bocciato dalla cassazione il ricorso del boss 51enne Armando Libergolis della Sacra corona unita, detenuto al 41 bis al Nicandro Izzo di Viterbo.
Il carcere di Mammagialla – Nel riquadro Armando Libergolis
Libergolis era ricorso contro l’ordinanza con cui lo scorso 21 ottobre il tribunale di sorveglianza di Roma ha confermato il rigetto del magistrato di sorveglianza di Viterbo, a marzo dell’anno scorso, del reclamo contro il trattenimento della missiva del difensore in arrivo all’interessato, “in quanto alla missiva è allegata copia di atti processuali, che potrebbe essere alterata al fine di indebite comunicazioni, in difetto di certificazione di autenticità ad opera del difensore o dell’ufficio giudiziario”
Libergolis, al 41 bis dal 2011, è il boss diventato padre mentre era detenuto a Viterbo. Nel 2014 fu il primo in regime di carcere duro a ottenere la procreazione assistita. Accusato anche di un omicidio, nel 2009 fu condannato a 27 anni di carcere nel maxi processo “Iscaro-Saburo” che certificò per la prima volta l’esistenza della mafia sul Gargano. Il 18 aprile 2024, nel frattempo, è stato dichiarato prescritto dal tribunale di Viterbo il processo in cui era imputato per una vecchia aggressione alla polizia penitenziaria di Mammagialla risalente al 2016, otto anni prima.
Tornando alla sentenza della cassazione, secondo la difesa, il trattenimento della corrispondenza è legittimo solo nel caso in cui vi sia il pericolo concreto di collegamenti esterni con contesti criminali e la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere adeguatamente motivata.
“Nel caso di specie – si legge nelle motivazioni della sentenza del 26 febbraio – la missiva e la sentenza allegata (emessa dal tribunale di Bari) sono state trattenute perché non vi era il visto da parte del presidente dell’ordine degli avvocati, adempimento richiesto ai fini della regolarità della consegna brevi manu dei documenti”.
Anche se l’avvocato mittente spedisce la lettera “aperta”, intendendo dunque che venga effettuata l’operazione di controllo della corrispondenza, tramite apposizione del visto di censura ex art. 18-ter ord. pen. da parte del personale della polizia penitenziaria, rinunciando pertanto alla “riservatezza” della comunicazione.
“Va ribadito – concludono gli ermellini – il principio di diritto che in tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario trasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., in ragione della mancanza di attestazione dell’autenticità dell’atto da parte dell’autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di un adempimento
formale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quanto trasmesso e dell’assenza di alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite”.
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Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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