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Viterbo - Accolto con rinvio dalla cassazione il ricorso del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

No alle videochiamate tra il boss al 41 bis e il fratello detenuto

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Viterbo – (sil.co.) – Non vede il fratello detenuto in un altro carcere dal 2010. Per questo il boss della mafia di Partimnico Leonardo Vitale, 40 anni, al 41 bis a Mammagialla, ha ottenuto dal magistrato di sorveglianza di Viterbo e dal tribunale di sorveglianza di Roma il via libera a colloqui telefonici in videochiamata col congiunto, Michele Vitale, 33 anni, cui si è opposto il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. 


Il carcere di Mammagialla

Viterbo – Il carcere Nicandro Izzo, in località Mammagialla


La cassazione, lo scorso 24 marzo, accogliendo il ricorso, ha annullato l’ordinanza dello scorso 5 dicembre del tribunale di sorveglianza di Roma, disponendo però il rinvio il rinvio per un nuovo esame, sottolineando come sia stata effettivamente omessa l’acquisizione del parere, obbligatorio anche se non vincolante, della direzione distrettuale antimafia competente, prescritto in materia di colloqui telefonici.

Parere che va obbligatoriamente acquisito, anche a fronte del diritto del detenuto, che non vede per l’appunto il fratello dal 2010, a coltivare il rapporto familiare col fratello – che peraltro non si trova in regime differenziato e non è stato condannato per reati di mafia – tenendo conto delle esigenze di sicurezza sottese al regime speciale differenziato, anche in considerazione della previsione di adeguate misure precauzionali per i colloqui in videoconferenza tramite le piattaforme informatiche in uso all’amministrazione penitenziaria.

Forme di comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica.

Si sottolinea quindi la necessità di operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, se ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare il diritto del detenuto a coltivare l’affettività familiare, nemmeno con l’impiego di strumenti audiovisivi.

Da qui, come si legge nelle motivazioni, la necessità di acquisizione del parere, poiché la direzione distrettuale antimafia “per il patrimonio informativo di cui dispone, può fornire elementi assai utili a orientare la scelta amministrativa”, ribadendo nondimeno che l’autorità competente a decidere “resta assolutamente libera di discostarsi dal parere acquisito, che non ha carattere vincolante”.

Le esigenze di sicurezza possono dunque prevalere sul diritto al colloquio in quanto, specialmente se audiovisivo, può consentire facilmente lo scambio di informazioni sospette o pericolose, sia con l’uso di parole criptiche, sia anche solo con l’atteggiamento del corpo o del volto, difficilmente intercettabili e che, una volta trasmesse, raggiungono il loro scopo, anche qualora il colloquio venga immediatamente interrotto.

 


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6 luglio, 2026

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