Viterbo – (sil.co.) – Truffa prescritta prima della sentenza di secondo grado che ha confermato la condanna risalente al 2015, di conseguenza annullata senza rinvio dalla cassazione. Imputato un pregiudicato cinquantenne della provincia di Viterbo.
La suprema corte di cassazione
I giudici hanno accolto il ricorso presentato dal difensore dell’imputato, accertando che il reato era già estinto per prescrizione ben prima che la corte d’appello pronunciasse la sentenza di conferma.
I fatti risalgono al 25 gennaio 2015 e si sono consumati a Viterbo. In primo grado, il tribunale locale ha condannato l’uomo per il reato di truffa. Successivamente, il 29 ottobre 2025, la corte d’appello di Roma ha confermato la decisione, respingendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa.
Il nodo del contendere ruotava attorno alla recidiva specifica e reiterata contestata all’imputato: secondo i giudici di secondo grado, la gravità dei precedenti penali faceva scattare aumenti di pena tali da prolungare i tempi necessari a cancellare il reato.
Decisivo il “fattore Covid”. La suprema corte, con una decisione dello scorso 8 maggio, ha ribaltato la conclusione dell’appello, ridefinendo il calcolo matematico e giuridico del tempo trascorso:
Partendo dal 25 gennaio 2015, il reato si sarebbe dovuto estinguere il 25 gennaio 2025. Al conteggio standard sono stati sommati 46 giorni di sospensione, dovuti al rinvio dell’udienza del 15 maggio 2020 durante la prima emergenza Covid-19, applicando i criteri fissati dalle sezioni unite.
Includendo i giorni di sospensione legati alla pandemia, la data di scadenza finale del reato è stata fissata inderogabilmente al 12 marzo 2025. Poiché la corte d’appello ha emesso la sua sentenza di condanna solo il 29 ottobre 2025 – ovvero diversi mesi dopo la scadenza dei termini – i giudici di legittimità non hanno potuto fare altro che prenderne atto. La sentenza impugnata è stata così annullata senza rinvio, ponendo definitivamente fine alla vicenda giudiziaria.
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