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Viterbo - Corse soppresse e disagi per gli utenti - Sanzione confermata dalla cassazione

Autista di bus si rifiuta di coprire due turni, sospensione senza stipendio per tre giorni

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Viterbo – (sil.co.) – Legittima la sanzione all’autista Cotral che salta i turni “su disposizione”. Lo scorso 27 maggio, la corte di cassazione, sezione lavoro, ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare inflitta a un autista dell’azienda di trasporti laziale Cotral s.p.a., sospeso dal servizio e dallo stipendio per tre giorni dopo essersi rifiutato di coprire due turni pomeridiani. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso del dipendente, sottolineando che i turni “su disposizione” sono obbligatori e che il loro rifiuto deliberato arreca un danno concreto alla regolarità del servizio pubblico.


Un autobus Cotral

Un autobus Cotral


La vicenda nasce nel primo autunno del 2020. Un operatore di esercizio, in servizio presso i depositi del viterbese, non si presenta per coprire due turni pomeridiani (denominati in gergo aziendale “turni W”), causandone la soppressione e provocando disagi agli utenti. A propria difesa, il lavoratore ha sostenuto di aver formalmente comunicato mesi prima, tramite un apposito modulo aziendale (modello A20), la propria volontà di rinunciare alla massima saturazione dell’orario di lavoro, chiedendo quindi di svolgere solo l’orario ordinario.

Secondo la tesi del dipendente, l’assegnazione di quei turni violava la sua scelta e superava i limiti d’orario massimi consentiti dai contratti collettivi. La suprema corte, confermando quanto già stabilito dal tribunale di Viterbo e dalla corte d’appello di Roma, ha smontato la tesi del conducente basandosi su tre punti chiave. In base agli accordi sindacali e alle comunicazioni interne di Cotral, la rinuncia alla massima saturazione oraria non esonera il dipendente dall’obbligo di effettuare i turni assegnati durante le giornate “su disposizione”.

I giudici hanno chiarito che per i “turni spezzati” (come quelli contestati) il limite massimo aziendale è di 12 ore e 50 minuti, soglia mai superata nei giorni in questione. Inoltre, è stato ribadito che il tempo di pausa va parametrato esclusivamente sulle ore di guida effettiva.

Nessun diritto al rifiuto automatico. Anche se vi fossero state criticità nella programmazione, il lavoratore non avrebbe potuto incrociare le braccia in modo automatico. Nei contratti di lavoro vige il principio di buona fede: il rifiuto della prestazione è legittimo solo se il comportamento del datore di lavoro è a sua volta contrario a buona fede, scenario escluso in questo caso. La mancata effettuazione di un turno a compensazione per gli operatori che non raggiungono la media settimanale di 37 ore configura un’assenza arbitraria a tutti gli effetti.

Il lavoratore aveva infine eccepito la violazione del “principio di immediatezza”, lamentando che la contestazione dell’azienda fosse arrivata a distanza di mesi dai fatti (avvenuti tra settembre e ottobre 2020 e contestati a dicembre dello stesso anno). La cassazione ha però ritenuto congrui i tempi di reazione della Cotral.  L’immediatezza della sanzione va infatti valutata in modo relativo, tenendo conto della complessità organizzativa di una grande azienda pubblica, dei necessari tempi tecnici per svolgere accertamenti interni, della parziale sovrapposizione del periodo con le festività natalizie di fine anno.

Il ricorso è stato quindi rigettato e il dipendente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro oltre agli accessori di legge.


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27 giugno, 2026

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