Viterbo – (sil.co.) – Ricorso inammissibile, confermata la condanna per estorsione per il “recuperatore crediti” violento. Diventa definitiva la condanna per estorsione e tentata estorsione inflitta il 6 giugno 2019 dal gup del tribunale di Viterbo a un 62enne originario di Orbetello. Lo ha sancito la seconda sezione penale della corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa contro la sentenza della corte di appello di Roma del 30 settembre 2025. I giudici di legittimità hanno inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3mila euro in favore della cassa delle ammende.
Tribunale di Viterbo – Un’aula
Il “metodo” di riscossione. La vicenda processuale affonda le radici in una serie di episodi di violenza e intimidazione legati a una presunta attività di recupero crediti. Secondo quanto ricostruito nei gradi di merito, il 62enne si era inserito come terzo estraneo nel rapporto di debito/credito tra altre due persone, pretendendo il pagamento di somme non dovute attraverso gravi e reiterate minacce.
Nel mirino dell’imputato era finita in primis la vittima principale, costretta a versare denaro su una carta prepagata intestata alla compagna dell’imputato per importi persino superiori al debito originario. In un secondo momento, l’uomo aveva tentato di estorcere ulteriore denaro sia alla stessa vittima (a titolo di “spese” per l’opera di riscossione), sia al creditore originario, subissato di messaggi e telefonate dal tono fortemente aggressivo.
Nessun diritto di credito. La difesa dell’imputato aveva articolato ben cinque motivi di ricorso, puntando sulla presunta inattendibilità delle persone offese e chiedendo la riqualificazione del reato nel più lieve “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”. la difesa ha inoltre contestato l’applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La corte ha ribadito che il 62enne, agendo come terzo totalmente estraneo al rapporto di debito originale, non vantava alcuna pretesa giuridicamente tutelabile davanti a un giudice.
Plurioffensività del reato. Negata anche l’attenuante della “speciale tenuità” del danno. Gli ermellini hanno ricordato che l’estorsione è un reato che non lede solo il patrimonio, ma anche la libertà morale e l’integrità della persona. Le reiterate e gravi minacce subite dalle vittime impediscono qualsiasi riduzione di pena in tal senso.
Pericolosità sociale. Confermata la recidiva qualificata, giustificata dai “numerosissimi” e specifici precedenti penali dell’imputato, specchio di un processo delinquenziale in piena continuità. Con la decisione della suprema corte si chiude così il cerchio giudiziario sulla vicenda nata davanti al tribunale di Viterbo nel 2019, blindando le responsabilità penali dell’imputato.
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