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Viterbo - Bocciato dalla cassazione il ricorso di un 43enne, condannato nel 2022 dalla corte d'appello con l'aggravante dell'associazione

Traffico di droga, no ai permessi premio se il detenuto non ha scontato metà pena

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Viterbo – (sil.co.) – I permessi premio si valutano sulla data della prima domanda, respinto il ricorso di un detenuto per droga nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo.


Il carcere di Mammagialla

Il carcere di Mammagialla


La corte di cassazione ha respinto il ricorso di un 43enne di origine albanese detenuto presso la casa circondariale di Viterbo, confermando il “no” ai permessi premio. La decisione della prima sezione penale della suprema corte  fissa un principio chiave per il diritto penitenziario: la sussistenza dei requisiti per ottenere i benefici legati alla buona condotta va fotografata al momento in cui decide il magistrato di sorveglianza, e non alla data del successivo ricorso.

Il 43enne sta espiando una condanna inflitta nel 2022 dalla corte d’appello di Roma per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, tra cui l’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. Trattandosi di reati cosiddetti “ostativi”, la legge prevede che il detenuto debba aver espiato almeno la metà della pena complessiva prima di poter anche solo fare richiesta di un permesso premio.

Nel maggio del 2025, il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta dell’uomo proprio perché quella quota minima di reclusione non era ancora stata raggiunta. Il legale del detenuto, l’avvocato Angela Porcelli, aveva presentato reclamo davanti al tribunale di sorveglianza di Roma e, successivamente, ricorso in cassazione.

La tesi difensiva si basava su un dato temporale: nel lasso di tempo intercorso tra la prima decisione e l’udienza di appello, il detenuto aveva continuato a scontare la pena, superando infine la fatidica soglia della “metà del percorso”. Secondo la difesa, il tribunale avrebbe dovuto prendere atto di questa novità ed esaminare la richiesta nel merito. I giudici di piazza Cavour, accogliendo la linea del sostituto procuratore generale Ferdinando Lignola (che chiedeva l’inammissibilità), hanno rigettato il ricorso. 

Il verdetto della cassazione specifica che il reclamo contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza funziona esattamente come qualsiasi impugnazione: il giudice del gravame deve limitarsi a verificare se la decisione iniziale fosse corretta o meno nel momento in cui è stata emessa. Non è possibile far valere il successivo “maturare” dei requisiti temporali per sanare un’istanza che all’origine era giuridicamente prematura.

Per ottenere i permessi premio, la difesa dovrà ora presentare una nuova e autonoma richiesta, forte dei requisiti temporali nel frattempo maturati.


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4 agosto, 2026

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