Viterbo – (sil.co.) – “La sola presenza della busta paga non prova il pagamento dello stipendio al dipendente”, ma è necessario l’esame sulle “eccezioni di compensazione” del datore di lavoro, ovvero l’indennità di mancato preavviso a seguito delle dimissioni di una commessa senza giusta causa e il rimborso delle rate di un mutuo immobiliare che un commerciante aveva accollato o pagato in qualità di garante.
Soldi – Foto d’archivio
La corte di cassazione torna a pronunciarsi in materia di diritto del lavoro, delineando importanti principi sul valore delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, sull’efficacia probatoria dei documenti retributivi e sull’obbligo del giudice di pronunciarsi sulle richieste di compensazione formulate dal datore di lavoro.
Il contenzioso nasce dalla contestazione da parte di una lavoratrice circa la reale natura del contratto di apprendistato stipulato con un’azienda. Nonostante la qualificazione formale del rapporto, la dipendente ha lamentato la totale assenza dell’attività formativa prevista dalla legge, svolgendo di fatto mansioni ordinarie di commessa per un periodo prolungato presso un esercizio commerciale della provincia di Viterbo.
La suprema corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano riqualificato il rapporto come ordinario sin dall’origine. A pesare sulla decisione sono stati la mancanza del Piano formativo individuale (Pfi) allegato o descritto nel contratto; la sproporzione tra la semplicità delle mansioni svolte e la durata eccessiva del periodo di addestramento previsto (48 mesi); la genericità delle argomentazioni datoriali sulla formazione concretamente impartita.
Di particolare interesse è il passaggio in cui i giudici di legittimità hanno affrontato la questione delle risposte fornite dalla lavoratrice in sede di interrogatorio formale. L’azienda sosteneva che le ammissioni della dipendente costituissero una prova legale a favore dell’avvenuta formazione. La cassazione ha ribadito un principio consolidato: spetta al giudice di merito valutare il reale valore delle dichiarazioni.
Sul fronte opposto, la lavoratrice aveva proposto ricorso incidentale contestando la decisione che aveva ritenuto assolto l’obbligo retributivo attraverso la sola esibizione delle buste paga e dei modelli fiscali.
Il punto cruciale che ha portato all’annullamento con rinvio della sentenza riguarda l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. In sede di appello, la parte datoriale aveva espressamente richiesto, in via subordinata, di compensare le eventuali somme dovute alla dipendente con l’indennità di mancato preavviso, a seguito delle dimissioni della lavoratrice rassegnate senza giusta causa e il rimborso delle rate di un mutuo immobiliare che il datore di lavoro aveva accollato o pagato in qualità di garante.
La corte d’appello, pur accogliendo parzialmente le pretese economiche della lavoratrice, ha del tutto tralasciato di esaminare tali eccezioni di compensazione. Per questo motivo, la cassazione ha cassato la sentenza, rinviando la causa ad altra sezione della corte d’appello affinché provveda a rideterminare i crediti e a ricalcolare le spese di lite sulla base dell’esito complessivo della controversia.
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