Viterbo – Riconosciuto il legame tra le missioni all’estero in ambienti contaminati dall’uso di munizione contenenti uranio impoverito e il tumore per un militare viterbese deceduto il 25 settembre 2021.
Un’area contaminata dall’uranio impoverito
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un militare morto a causa di una grave patologia oncologica cerebrale, annullando i provvedimenti con cui il ministero della difesa e il comitato di verifica per le cause di servizio avevano negato il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e l’equo indennizzo.
I familiari del militare, assistiti e difesi dall’avvocato Simone Negro, hanno impugnato il decreto di diniego sostenendo la carenza di motivazione e il difetto di istruttoria da parte dell’amministrazione. Il soldato aveva infatti preso parte a diverse missioni internazionali in teatri operativi complessi — tra cui Kosovo, Iraq e Afghanistan — contesti noti e riconosciuti per l’esposizione ad ambienti contaminati da uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti.
“La sentenza rappresenta un passaggio di particolare rilievo nella tutela delle vittime del dovere – sottolinea l’avvocato negro – il Tar del Lazio ha annullato il diniego ministeriale, affermando un principio destinato a incidere significativamente sulla materia: non può essere il ricorrente a dover dimostrare l’inesistenza delle ragioni ostative al riconoscimento del beneficio, ma è l’amministrazione che, nel negarlo, ha l’onere di provare l’assenza del nesso causale tra il servizio prestato e l’evento lesivo.Questa decisione non costituisce soltanto una vittoria per il ricorrente, ma segna un’importante evoluzione giurisprudenziale, destinata a orientare l’azione amministrativa verso valutazioni più rigorose e motivate”.
L’avvocato Simone Negro
Nella sentenza, i giudici amministrativi hanno richiamato i più recenti orientamenti del Consiglio di Stato relativi al riparto dell’onere probatorio per i militari impiegati all’estero. Secondo tali principi, al militare (o ai suoi eredi) spettava dimostrare l’avvenuto svolgimento del servizio in teatri operativi a rischio e la successiva insorgenza di una neoplasia per la quale la letteratura scientifica non escluda un legame causale. Di contro, spettava all’amministrazione della difesa l’onere di provare l’eventuale origine esclusivamente extra-lavorativa della malattia.
Nel caso in esame, mentre la difesa guidata dall’avvocato Simone Negro ha fornito adeguata documentazione sulle missioni svolte e sulla patologia sviluppata, il comitato di verifica si era limitato a richiamare in modo generico studi statistici generali, senza indicare alcun elemento concreto atte a dimostrare fattori causali alternativi specifici per il caso individuale.
Per queste ragioni, il Tar del Lazio ha annullato i provvedimenti di diniego e ha ordinato al comitato di riesaminare integralmente l’istanza conformandosi ai principi di diritto stabiliti, condannando il ministero della difesa al pagamento delle spese processuali.
Silvana Cortignani
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