Civitavecchia – (sil.co.) – Definitiva la condanna a quattro anni di carcere per narcotraffico di una 53enne originaria di Santo Domingo. Lo scorso 17 luglio, la corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla 53enne, facendo diventare definitiva la condanna a 4 anni di reclusione e 18mila euro di multa per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La donna era stata condannata in primo grado nove anni fa dal tribunale di Civitavecchia.
Cocaina liquida
La vicenda giudiziaria trae origine da un’operazione d’importazione di cocaina liquida dalla Repubblica Dominicana verso l’Italia, per un quantitativo complessivo pari a sei litri. Secondo i magistrati, la donna avrebbe svolto un ruolo chiave d’intermediazione, mettendo in contatto i vari soggetti coinvolti nell’organizzazione del trasporto, tenendosi informata sulle modalità logistiche e custodendo persino materiale utile alla spedizione.
La decisione, pronunciata all’udienza del 17 luglio dal collegio presieduto da Emilia Anna Giordano, ha confermato la sentenza emessa il 20 gennaio 2026 dalla corte di appello di Roma. In quella sede, i giudici territoriali avevano già rideterminato al ribasso la pena iniziale inflitta il 20 giugno 2017 dal tribunale di Civitavecchia, concedendo le attenuanti generiche ed escludendo una delle aggravanti contestate.
Il ruolo della donna sarebbe stato quello di intermediaria. In particolare, avrebbe messo in contatto uno degli organizzatori del traffico internazionale con il fratello, tramite il quale sarebbe stata pianificata l’importazione da Santo Domingo in Italia dell’ingente quantitativo di sei litri di cocaina liquida. La 53enne avrebbe assistito alle telefonate in cui si discutevano le modalità di trasporto della sostanza e avrebbe persino ricevuto delle scarpe che inizialmente avrebbero dovuto contenere lo stupefacente.
I giudici di legittimità hanno respinto i quattro motivi presentati dalla difesa. Sul fronte intercettazioni e prove, la cassazione ha ribadito la correttezza dell’esegesi dei colloqui telefonici svolta nei gradi di merito, evidenziando come l’imputata non fosse riuscita a dimostrare una “manifesta illogicità” nella lettura delle intercettazioni, ma si fosse limitata a proporre un’interpretazione alternativa non consentita in sede di legittimità.
Riguardo invece alle assoluzioni dei coimputati giudicati col rito abbreviato, su cui aveva fatto leva la difesa, la suprema corte ha chiarito che l’esito di quel giudizio non vincola il giudice del dibattimento, specie considerando che in quest’ultimo erano stati acquisiti elementi probatori e intercettazioni non presenti nell’altro fascicolo.
Negato anche il riconoscimento della lieve entità. perché ritenute infondate le doglianze, dal momento che la questione non era stata formalmente sollevata nei motivi d’appello e avrebbe comunque richiesto nuovi accertamenti di fatto preclusi alla cassazione.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, l’imputata è stata altresì condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY