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Viterbo - Bocciato il ricorso di Pietro Nicola Mazzagatti, ex pasticcere detenuto in regime di carcere duro

Boss mafioso al 41 bis, sanzione disciplinare confermata dalla cassazione

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Pietro Nicola Mazzagatti

Pietro Nicola Mazzagatti

Viterbo – (sil.co.) – Bocciato dalla cassazione il ricorso di un boss mafioso che era detenuto al 41 bis nel carcere di Mammagialla contro una sanzione disciplinare di cinque giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive. 

La prima sezione penale della corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Pietro Nicola Mazzagatti, 65enne di Santa Lucia del Mela (Messina), esponente dell’omonimo clan barcellonese, ergastolano in regime di carcere duro a Viterbo.

Mazzagatti è un ex pasticcere, “re del catering”, dal lungo passato criminale, per aver imposto negli anni il monopolio nelle attività di ristorazione nel barcellonese. Avrebbe continuato a gestire le imprese dal carcere tramite i familiari, ma la scorsa primavera la confisca dei beni è stata annullata con rinvio dalla cassazione.

Il reclamo riguardava il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Viterbo. lo scorso 24 febbraio, ha respinto de plano (ossia senza la fissazione di un’udienza in camera di consiglio) la sua opposizione contro una sanzione disciplinare di cinque giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive.

Contro tale decisione, la difesa del 65enne ha proposto ricorso alla suprema corte, contestando la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 666, comma 2, del codice di procedura penale e lamentando una motivazione solo apparente.
Anche la procura generale si è espressa concordemente, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.

Ma i giudici della suprema corte hanno confermato appieno la correttezza dell’operato del giudice di merito. Nella sentenza si stabilisce che, in base all’art. 69, comma 6, lett. a) dell’ordinamento penitenziario, il controllo del magistrato di sorveglianza sulle sanzioni disciplinari è esteso al merito soltanto nei casi di maggiore gravità, ovvero quando vengono inflitte le sanzioni dell’isolamento o dell’esclusione dalle attività in comune.

Per tutte le altre tipologie di sanzione — come l’esclusione dalle sole attività sportive e ricreative — il sindacato del giudice è strettamente limitato ai profili di legittimità (condizioni di esercizio del potere disciplinare, competenza dell’organo, contestazione degli addebiti e diritto di difesa). Pertanto, l’adozione del decreto d’inammissibilità de plano, senza il previo avvio del contraddittorio camerale, è risultata del tutto legittima e priva di vizi procedurali.

A seguito della declaratoria di inammissibilità, la corte di cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.


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14 settembre, 2026

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