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Cassazione - Bocciato il ricorso di un 45enne contro la condanna per lesioni stradali, fuga e omissione di soccorso

Provoca un incidente con feriti e scappa: “Lo stato di ebbrezza non è un’attenuante”

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Corte di Cassazione

Corte di Cassazione

Viterbo – (sil.co.) – Ubriaco provoca un incidente con feriti e scappa, bocciato il ricorso di un 45enne contro la condanna per lesioni stradali, fuga e omissione di soccorso. Aver bevuto troppo non è un’attenuante e non basta a giustificare la fuga dopo un sinistro, soprattutto se, subito dopo l’impatto, si dimostra di saper ancora padroneggiare il volante.

È quanto ha stabilito la settima sezione penale della corte di cassazione, respingendo il ricorso presentato da un  45enne, finito a processo per lesioni personali stradali, fuga ed omissione di soccorso. L’automobilista pirata è stato condannato in primo grado dal tribunale di Viterbo il 13 marzo 2024 e in secondo dalla corte d’appello di Roma il 19 novembre 2025.

Secondo la difesa l’imputato al momento del sinistro si trovava in uno stato di forte alterazione alcolica, condizione che gli avrebbe impedito di comprendere appieno la gravità dell’accaduto, di rendersi conto di aver causato dei feriti e, di conseguenza, di maturare la consapevolezza di starsene fuggendo. Mancando l’elemento soggettivo e il dolo, la condanna per la fuga e l’omessa assistenza sarebbe dovuta cadere.

Un ragionamento che però non ha convinto i giudici di legittimità. La suprema corte ha bollato il ricorso come inammissibile,
confermando la ricostruzione della corte d’appello di Roma. Sebbene l’imputato avesse un tasso alcolemico “considerevole”, questo non ha automaticamente azzerato la sua capacità di percepire la realtà. A tradirlo è stata la sua stessa condotta di guida subito dopo l’impatto. L’uomo ha infatti proseguito la marcia per un tragitto significativo senza commettere ulteriori infrazioni o causare altri sbandamenti, dimostrando una “persistente capacità di orientarsi nella circolazione” e di comprendere perfettamente la situazione.

Nessuna frattura logica nella sentenza di merito, dunque, ma solo un tentativo del ricorrente di chiedere alla cassazione un’inammissibile rivalutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito. Oltre a veder confermata la condanna e le sanzioni accessorie, il 45enne  è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.


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12 ottobre, 2026

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