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Viterbo - Bocciato dalla cassazione il ricorso di un 63enne condannato sei volte tra il 2009 e il 2019

Cognome famoso per vendere auto fantasma, continuazione negata a truffatore seriale

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Il tribunale di Viterbo - Veduta dall'alto

Il tribunale di Viterbo – Veduta dall’alto

Viterbo – Incassava acconti per automobili che non sarebbero mai state consegnate, utilizzando, secondo la ricostruzione della difesa, la notorietà del cognome paterno per conquistare la fiducia degli acquirenti. Un sistema ricorrente che, per la Cassazione, non dimostra però l’esistenza di un unico disegno criminoso.

La prima sezione penale ha respinto il ricorso dell’uomo contro il provvedimento con cui il tribunale di Viterbo, il 31 marzo 2026, aveva negato il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati. La decisione è stata assunta all’udienza del 22 settembre 2026. Il ricorrente dovrà pagare anche le spese processuali.

La richiesta riguardava sei sentenze definitive per insolvenza fraudolenta e truffa, relative a fatti commessi tra novembre 2009 e aprile 2019. A pronunciarle erano stati i tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Roma, Viterbo e Bergamo e la corte d’appello di Roma.

Due episodi, commessi il 15 e il 19 aprile 2019 e giudicati rispettivamente a Roma e a Viterbo, erano già stati unificati in sede esecutiva. Per gli altri, il tribunale viterbese aveva escluso un programma unitario, evidenziando la distanza temporale e i diversi territori interessati.

La difesa aveva sostenuto che le condotte rispondessero invece a un progetto comune. Aveva richiamato, in particolare, le truffe nel commercio di automobili: acconti incassati sfruttando la fiducia legata alla figura paterna, nella consapevolezza che le vetture non sarebbero state consegnate.

Per la Cassazione, la somiglianza dei comportamenti non è sufficiente. Occorre dimostrare che i diversi reati fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, fin dal primo episodio. Lo stesso schema può invece essere ripetuto approfittando di occasioni successive.

Respinta anche la contestazione sulla mancata valutazione di singoli gruppi di reati: la domanda originaria prospettava un programma complessivo, senza individuare gruppi specifici e gli elementi che avrebbero potuto collegarli.

Confermato quindi il rigetto: la serialità delle truffe non basta a dimostrare un unico disegno criminoso.


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24 ottobre, 2026

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