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Viterbo - Nessuna pronuncia sul riconoscimento della qualifica conseguita in Romania e spese di giudizio compensate

Docente di sostegno ottiene la specializzazione con Indire e il Tar chiude il ricorso sul titolo romeno

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Roma - Tar del Lazio

Roma – Tar del Lazio

Viterbo – (sil.co.) – Nessuna pronuncia nel merito per il docente che, in pendenza di giudizio contro il rigetto del titolo di sostegno conseguito all’estero, ha ottenuto la specializzazione italiana tramite il percorso formativo straordinario dell’Indire.

Con sentenza del 14 ottobre, il Tar del Lazio ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso promosso da un insegnante contro il ministero dell’istruzione e del merito e il ministero dell’università e della ricerca.

La controversia trae origine dall’istanza con cui il docente chiedeva il riconoscimento in Italia della qualifica per l’insegnamento di sostegno conseguita in Romania presso l’università “Dimitrie Cantemir” di Târgu Mureș. 

A seguito di un articolato iter burocratico e di una prima pronuncia favorevole al riesame, l’amministrazione — con provvedimento notificato a fine 2024 — aveva confermato il rigetto del titolo estero. Contro tale diniego il docente ha presentato ricorso al tribunale amministrativo di Roma, contestando la violazione delle direttive comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali, l’inosservanza dei principi fissati dall’adunanza plenaria del consiglio di stato e vizi di motivazione nell’istruttoria.

Viterbo è la sede di servizio del funzionario pubblico che il Tar del Lazio ha incaricato di ridecidere sulla domanda di riconoscimento del titolo, ovvero Daniele Peroni, il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Viterbo, nominato come figura terza per riesaminare la pratica del docente. Il punto di svolta è giunto tuttavia sul piano legislativo. Sfruttando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 71/2024 (convertito in Legge n. 106/2024), che ha previsto percorsi integrativi di specializzazione gestiti da Indire, rivolti proprio ai docenti in possesso di titoli esteri in attesa di regolarizzazione, il ricorrente ha intrapreso e completato la formazione abilitante in Italia.

In vista dell’udienza di merito del 14 ottobre, la difesa del docente ha formalmente rappresentato all’organo giudicante l’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno mediante il canale Indire, prendendo atto del fatto che non sussisteva più un interesse concreto e attuale all’annullamento del diniego ministeriale.

Il collegio non ha potuto fare altro che prenderne atto. In applicazione dell’articolo 35, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo, i giudici hanno quindi sancito che, di fronte alla dichiarazione dell’interessato circa il venir meno dell’interesse alla causa, al giudice è precluso l’esame del merito. Tenuto conto dell’esito meramente processuale della vicenda e dell’evolversi della normativa di settore, il Tribunale ha disposto la completa compensazione delle spese di lite tra le parti.


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26 ottobre, 2026

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