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Corte di cassazione - Detenuto a Mammagialla in regime di carcere duro reclama per il poco tempo concesso senza vetro divisorio

Col figlio solo dieci minuti al mese, bocciato ricorso del boss mafioso

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La suprema corte di Cassazione

La suprema corte di Cassazione

Viterbo – Boss mafioso in regime di carcere duro a Mammagialla protesta perché può vedere per soli dieci minuti al mese il figlio minore di 12 anni senza il vetro divisorio. Ma la cassazione gli dà torto.

Secondo la corte suprema non è ammissibile il ricorso presentato da un detenuto siciliano di 41 anni, detenuto nel supercarcere di Viterbo in regime 41 bis, contro l’ordinanza con cui, il 10 marzo 2017, il tribunale di sorveglianza di Roma aveva già rigettato il suo reclamo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Viterbo.

Il magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva, a sua volta, rigettato il reclamo contro la determinazione del Dap (il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), con la quale era stato stabilito che per i detenuti in regime di 41 bis, durante il colloquio visivo mensile, è limitato a dieci minuti il tempo di permanenza, senza vetro divisorio, dei minori di anni 12, in compagnia del padre o nonno del detenuto.

“Nessuna lesione di alcun diritto soggettivo del detenuto – la motivazione – dal momento che tali condizioni non ostacolano l’effettuazione dell’incontro, le comunicazioni verbali e le manifestazioni affettive, consentite anche mediante contatto fisico diretto. Pertanto è salvaguardata la stabilità del legame e la relazione parentale”.

L’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo del detenuto deriverebbe dall’insindacabilità delle determinazioni adottate dall’amministrazione penitenziaria nell’esercizio dei poteri discrezionali, funzionali alla tutela delle esigenze di sicurezza e ordine interno dell’istituto di pena, che assumono un rilievo valutativo ancor più rilevante laddove le pretese azionate dal detenuto riguardino soggetti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’articolo 41 bis.

“Per queste ragioni – conclude la cassazione – il ricorso proposto deve essere rigettato”. 


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30 aprile, 2018

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