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Viterbo - Alla ditta vengono contestati i ricavi, inferiori rispetto agli studi di settore - Su fronti opposti le commissioni tributarie provinciale e regionale - Interviene la cassazione

Case tra la ferrovia e la tangenziale, un investimento per il fisco ma non per il costruttore

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La suprema corte di Cassazione

La suprema corte di Cassazione

Viterbo – (sil.co.) – Case tra la ferrovia e la tangenziale. Secondo il fisco, un ghiotto investimento per il costruttore. Difficili da dare via, secondo l’impresa. Che, per avere liquidità, sarebbe stata costretta a praticare prezzi di vendita più bassi rispetto agli standard di mercato. 

Motivo per cui una società edile viterbese è finita nel mirino dell’agenzia delle entrate, la quale ha notificato alla ditta un avviso di accertamento di maggior reddito imponibile, relativo all’anno d’imposta 2005, in materia di Iva, Ires e Irap, fondato sullo scostamento dei ricavi dichiarati dalla contribuente da quelli previsti dagli studi di settore. 

Al centro della controversia i ricavi derivanti dalla vendita di immobili costruiti su un lotto sito a Viterbo, in località adiacente alla ferrovia ed alla strada tangenziale. 

Per la difesa dell’impresa edile, i minori ricavi erano giustificati dalla necessità di ridurre i prezzi di vendita: “Sia per la posizione non appetibile degli immobili, sia per !a necessità di ottenere liquidità per proseguire l’attività di costruzione”. Secondo l’avviso di accertamento, risalente al 2009, al contrario di quanto sostenuto dalla ditta costruttrice, gli immobili erano situati “in una posizione strategica nel contesto cittadino, vicino allo snodo stradale che serve tutta la città ed in una zona di espansione residenziale nella quale sono presenti negozi, strutture sanitarie e centri sportivi”.

Su fronti opposti la commissione tributaria provinciale e la commissione tributaria regionale, rispettivamente pro ditta e pro fisco. La commissione tributaria provinciale di Viterbo ha infatti accolto in primo grado il ricorso della società, mentre la commissione tributaria regionale lo ha rigettato in appello, con sentenza depositata il 10 aprile 2013.

Lo scorso 31 maggio, la vicenda è così finita davanti ai giudici della quinta sezione civile della cassazione, che hanno annullato la sentenza di secondo grado, rinviando alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, prendendo atto, come sostenuto dal contribuente, “dell’omessa verifica della sussistenza dell’elemento costitutivo della gravità della rilevata incongruenza, rispetto agli studi di settore, del reddito imponibile dichiarato”. 

In particolare, nell’ordinanza pubblicata il primo agosto, viene sottolineato: “La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è per legge determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma deriva solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, il quale ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale”.


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2 settembre, 2019

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