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Palazzo di giustizia - Le nuove regole saranno in vigore dal 12 maggio al 30 giugno - I rinvii dovranno essere possibilmente entro l'anno

Tribunale, ecco come saranno i processi nella Fase 2

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Il tribunale

Il tribunale

Viterbo - Maria Rosaria Covelli

La presidente Maria Rosaria Covelli

Viterbo – Tribunale, è conto alla rovescia in vista della Fase 2.

Dopo il lockdown di marzo e aprile, anche il palazzo di giustizia di Viterbo si appresta alla ripartenza che per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno sarà contingentata e a ranghi ridotti per ovvie ragioni legate al permanere del rischio di contagio da Coronavirus in un luogo per sua natura caratterizzato da un notevolissimo afflusso di persone. 

Ecco quindi le nuove regole, settore per settore.

“Il provvedimento organizzativo, come gli altri, è presente sul sito web del tribunale”, ricorda la presidente Maria Rosaria Covelli  a tutti gli interessati.


Settore penale dibattimentale

E’ necessario disporre il rinvio delle udienze dibattimentali collegiali e monocratiche fissate nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 30.6.2020 con eccezione: 
– di quelle con imputati sottoposti a misura cautelare detentiva;
– di quelle con imputati sottoposti a misura cautelare non detentiva (con esclusione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla pg);
– di quelle con imputati sottoposti a misura di sicurezza detentiva;
– di quelle in cui l’istruttoria dibattimentale sia terminata e si debba procedere unicamente all’esame dell’imputato e/o alla discussione;
– dei riesami reali.

Il giudice designato valuterà eventuali istanze di trattazione di processi, ulteriori rispetto a quelli sopra individuati, ove connotati da urgenza. Per evitare assembramenti, i rinvii verranno eseguiti d’ufficio, fuori udienza, possibilmente entro l’anno, con apposito decreto del giudice che procede e data comunicata alle parti dalla cancelleria. 

I processi che verranno trattati nel periodo in oggetto potranno essere celebrati in aula oppure da remoto. Potranno essere trattati da remoto i processi che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pm, dalle parti private, e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di pg, da interpreti, consulenti o periti.

Potranno essere svolte, previa acquisizione del consenso delle parti, con modalità da remoto, le seguenti fasi processuali, nei limiti di seguito indicati.
– Fase introduttiva: verifica costituzione delle parti e questioni preliminari.
– Fase istruttoria: ammissione delle prove, esame di taluni testimoni ovvero ufficiali o agenti di pg, periti e consulenti (anche in contraddittorio).
– Fase di discussione: fase che oltre che con modalità da remoto potrà essere celebrata anche con modalità mista ovvero con memorie scritte e ridotta discussione orale in aula.

Nel caso in cui il processo nel periodo in oggetto venga celebrato in aula, si ritiene necessario che le udienze vengano svolte a porte chiuse, che tra i giudici, il cancelliere e il trascrittore sia garantito uno spazio interpersonale di circa due metri. Analogo distanziamento dovrà essere garantito tra i giudici togati e popolari nei procedimenti che si svolgono davanti alla corte d’assise.

Le parti processuali saranno posizionate in modo da mantenere la distanza di circa due metri l’una dall’altra e, con il consenso delle parti, in banchi diversi. Eventuali praticanti o assistenti di studio dei difensori (la cui presenza è comunque necessario venga ridotta al massimo) saranno seduti nello spazio riservato al pubblico in modo che tra ciascuno di essi rimangano due postazioni libere lateralmente ed una fila libera davanti e dietro.

Tutti i presenti (giudici, avvocati, parti, ecc.) interverranno in udienza con mascherine di protezione e guanti, forniti al personale amministrativo e ai magistrati dall’amministrazione quale loro datore di lavoro.

Nel caso di imputati sottoposti a custodia cautelare in carcete, e fatte salve situazioni particolari che verranno valutate di volta in volta su istanza della difesa, gli stessi verranno fatti accomodare nello spazio riservato blindato, con facoltà per i difensori di conferire con il loro assistito recandosi nello spazio deputato, ogni volta che lo ritengano opportuno e senza che ciò intralci l’istruttoria dibattimentale.
La polizia penitenziaria o la pg che ha accompagnato l’imputato assicurerà le condizioni di sicurezza nel rispetto del regolamento del corpo, assicurando al massimo il distanziamento sociale.

Ove sia assolutamente necessario assumere testimonianze, i testimoni verranno fatti attendere nello spazio antistante l’aula e all’esterno della stessa, curando il personale preposto che non vi siano contatti tra gli stessi e tra le parti o i loro ct e i testimoni ex art. 149 disp. att. C.p.p.

Una volta terminata l’udienza, il personale addetto effettuerà una approfondita pulizia dell’ aula e delle camere di consiglio, con l’uso di prodotti disinfettanti, privilegiando in modo prticolare i banchi, i microfoni, l’area del detenuto. Prima e dopo l’udienza, ove le condizioni metereologiche lo consentano, dovrà essere assicurato dal personale addetto idonea areazione delle aule e delle camere di consiglio.
Nella stagione estiva, prima di avviare gli impianti di condizionamento, verrà effettuata attenta pulizia dei filtri sia negli uffici, sia nelle aule di udienze, sia nelle zone comuni.

Le udienze relative a direttissime continueranno ad essere svolte per via telematica. 


Ufficio gip-gup

Si ritiene necessario disporre il rinvio, possibilmente entro l’anno, delle udienze preliminari e camerali fissate nel periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 30.6.2020 ad eccezione:
– dei procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare detentiva e non detentiva;
– dei procedimenti con imputati sottoposti a misura di sicurezza detentiva e non detentiva;
– dei procedimenti relativi ai reati previsti dall’mi. 362 comma 1 ter c.p.p. (c.d.”codice rosso”);
– dei procedimenti di opposizione alle richieste di archiviazione in relazione alle quali i difensori e i loro assistiti dichiarino con almeno 3 giorni di anticipo di rinunciare a presenziare l’udienza. 

Il giudice designato valuterà eventuali istanze di trattazione di processi, ulteriori rispetto a quelli sopra individuati, ove connotati da urgenza. I rinvii,anche in questo caso, verranno eseguiti d’ufficio, fuori udienza.

Nelle aule è disposto l’accesso di volta in volta delle sole parti interessate al singolo procedimento oggetto di trattazione, rilevando che per tutti procedimenti che vengono trattati innanzi al gip e al gup già è normativamente previsto lo svolgimento nelle forme del rito camerale. Per tutto il resto valgono le medesime regole del settore penale dibattimentale. 

Le convalide di fermo e di anesto continueranno ad essere trattate in via telematica, con possibilità per il giudice della convalida dell’ arresto o del fermo che trovi difficoltà tecniche o abbia molteplici anestati o felmati da intenogare di procedere nelle forme ordinarie anziché in quelle da remoto. 


Settore civile

Le udienze si tenanno attraverso: a) lo scambio telematico di note scritte; b) la trattazione da remoto; c) la trattazione in via ordinaria nelle ipotesi di procedimenti ritenuti urgenti che non possono essere altrimenti trattati; d) la trattazione a porte chiuse.

Nella individuazione delle cause da trattare in questo periodo i giudici tenanno conto dei seguenti criteri: 
– cause che investono diritti fondamentali della persona, cause urgenti in materia di diritto di famiglia e in materia di diritti di minori;
– cause di più risalente iscrizione;
– cause che non richiedono ulteriore trattazione, potendo essere riservate per la decisione perché già fissate per la precisazione delle conclusioni;
– cause urgenti e indifferibili. 

Nella individuazione delle cause, inoltre, i giudici controlleranno l’incidenza avuta sul procedimento dalla sospensione dei termini processuali intervenuti a seguito dei Ddll nn. Il, 18 e 23/ 2020.

Una volta individuate le cause da trattare, i giudici adotteranno le seguenti modalità:

A) Trattazione delle cause attraverso lo scambio di note e/o richieste in via telematica

Tale modalità è stata miicolata in mamera dettagliata nel citato protocollo del 3.4.2020 al quale è stata data ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del tribunale.
I giudici adotteranno tale modalità nel caso di udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti. In tal caso, con congruo anticipo sulla data fissata per l’udienza, ogni giudice disponà che l’udienza sarà trattata con scambio di note in telematico con provvedimento che sarà comunicato alle parti con congruo anticipo sulla data d’udienza fissata. Con lo stesso provvedimento le parti saranno informate sulle modalità di trattazione dell ‘udienza ed invitate al deposito dì note e/o richieste scritte.
Il giorno dell ‘udienza il giudice redigerà verbale telematico che sarà comunicato. Al termine, fuori udienza, verrà adottato il provvedimento che sarà trasmesso alle parti in via telematica.

B)Trattazione con modalità da remoto

Anche tale modalità è stata dettagliatamente atiicolata nel protocollo del 3.4.2020. I giudici potranno disporre l’adozione di tale modalità con collegamenti da remoto per le udienze in cui non sia dchiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti. I sistemi e gli strumenti informatici necessari per l’implementazione di tale modalità sono stati individuati con provvedimento del direttore del Dgsia del ministero della giustizia.
Laddove il giudice decida di adottare tale modalità dovrà disporre, con proprio provvedimento, 15 giorni prima la data fissata, che l’udienza sarà trattata con collegamento da remoto, comunicando alle parti l’indirizzo informatico da contattare, le modalità di gestione dell ‘udienza, oltre alle istruzioni circa l’uso del sistema. Anche in questo caso le patii saranno invitate al deposito telematico di tutti gli atti.

C) Trattazione con modalità ordinarie

In tal caso, per le ragioni di salute e sicurezza suddette, dovranno essere seguite in maniera scrupolosa le seguenti istruzioni: 1) il numero di procedimenti da fissare per l’udienza dovrà essere tale da limitare l’afflusso di persone presso il tribunale; 2) saranno stabilite fasce orarie, prestabilite e differenziate tra loro, modulando gli orari in ragione delle attività da svolgere, della complessità della causa e del numero delle patii; 3) sarà limitata, senza pregiudizio per le parti, la presenza in udienza di soggetti diversi dai difensori; 4) le attività istruttorie che richiederanno la presenza di testi e Ctu saranno fissate nella tarda mattinata o anche nel pomeriggio, così da limitare la presenza di più persone nelle aree dell’aula d’udienza; 5) le parti, ed i difensori potranno sostare nell’ aula d’udienza e nelle zone immediatamente antistanti soltanto il tempo necessario alla celebrazione dell ‘udienza; 6) all’ interno dell’aula le persone presenti occuperanno posizioni tali da garantire la distanza tra individui e saranno munite di strumenti di protezione (mascherine, guanti). I difensori saranno avvertIti della assoluta necessìtà di rispettare l’orario d’udienza e dell’opportunità di predispone note d’udienza in telematico  congiunte. Il giudice, infine, si assicurerà che le indicate raccomandazioni saranno rese note alle persone interessate anche attraverso avvisi da appone sulla porta dell’aula d’udienza a cura della cancelleria.

D) Trattazione dei procedimenti a porte chiuse

A tal fine i giudici, nella trattazione di tali procedimenti, osserveranno le regole già indicate per la trattazione delle udienze da tenere in via originaria. Potranno essere fissate udienze nelle ore pomeridiane al fine di trattare un numero adeguato di procedimenti.

E) Rinvio delle udienze

I giudici potranno disporre il rinvio delle udienze nei solo caso in cui non sarà possibile la trattazione delle cause con le modalità sopra  descritte e sempre che non si tratti dei procedimenti urgenti ex mi. 83 co. 3 DL n. 18/2020. I rinvii saranno comunque contenuti entro l’anno.


Ufficio del giudice di pace

Le udienze saranno tenute in apposita aula di udienza (aula 2), con orario ben differenziato per fasce orarie dai giudici di pace in giorni prestabiliti, come da variazione tabellare predisposta dalla presidente Maria Rosaria Covelli. Le regole sono quelle sopra descritte. 

l procedimenti di convalida in materia di immigrazione potranno essere trattati dai giudici di pace in via telematica, mediante i programmi informatici ministeriali, tenuto anche conto del protocollo già stipulato tra tribunale, procura della repubblica, Coa, camera penale e Aiga di Viterbo relativo alle convalide di arresto e fermo, alle direttissime e agli interrogatori di garanzia.

Al fine di evitare assembramenti, saranno rinviati a data successiva, preferibilmente dal mese di settembre 2020 in poi, con specifico provvedimento del giudice di pace, e con indicazione del numero di ruolo, tutti i procedimenti in cui l’udienza risulti fissata per l’espletamento di istruttoria testimoniale.


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30 aprile, 2020

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