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Corte di cassazione - Ma la querela le si è ritorta contro - Condannata per calunnia, reato prescritto, dovrà comunque risarcire la vittima

Si innamora della colf e la copre di regali costosi, lei invece di sposarlo lo lascia e lo denuncia

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La suprema corte di Cassazione

La suprema corte di Cassazione

Viterbo – (sil.co.) – Si innamora della colf e la copre di regali costosi, tra cui una villa. Lei invece di sposarlo lo lascia e lo denuncia, dicendo di non avere mai sottoscritto una lettera in cui avrebbe ammesso di avere debiti col medico che aveva perso la testa per lei. Ma la querela le si è ritorta contro ed è stata condannata per calunnia. Reato prescritto già in appello, l’anno scorso, il giorno della festa della donna. Ma adesso anche la cassazione, così come avevano già fatto i giudici di secondo grado, ha stabilito che la “maliarda” dovrà comunque risarcire la vittima.

E’ la storia di un medico romano sulla settantina, vedovo e facoltoso, che più o meno une decina di anni fa, trasferitosi dalla capitale a Monterosi, si era illuso di avere trovato una nuova compagna di vita nella Tuscia, una donna sposata di Sutri assunta come domestica, cui avrebbe finito di pagare il mutuo della casa al mare, intestato una villa a Ronciglione e fatto dono di denaro, preziosi monili di famiglia, argenteria, tappeti e arredi pregiati sperando nel matrimonio, che invece è sfumato, senza che tra i due ci fossero mai stati rapporti intimi, quando la donna gli ha detto che sarebbe rimasta col marito, tenendosi i regali.

Tra i due è finita a carte bollate e tra le varie denunce e controdenunce ce n’è stata una al medico per falsità materiale da parte della donna, oggi 63enne, che poi le si è ritorta contro, in quanto è stata a sua volta condannata per calunnia il 3 marzo 2011, dal tribunale di Viterbo. Parte offesa il dottore, cui è stato riconosciuto un risarcimento.

Secondo l’imputata, non sarebbe stata lei a sottoscrivere la “lettera di ricognizione di debito” esibita dalla parte offesa. E’ invece emerso che sarebbe stata proprio lei a dare la lettera in cui si riconosceva debitrice al dottore. Ma secondo la difesa da parte della ex colf non ci sarebbe stato alcun intento calunniatorio, mancando l’elemento psicologico del reato, in quanto sarebbe stata volontà della querelante “non denunciare il medico, ma disconoscere la lettera nella sua integralità”.

Assolta in appello l’8 marzo 2019, nel giorno della festa della donna, in quanto il reato estinto per prescrizione, all’imputata erano state confermate le statuizioni civili, ovvero il risarcimento alla parte offesa, che si era costituita parte civile durante il processo di primo grado. Motivo per cui, contro la sentenza di secondo grado, la 63enne ha fatto ricorso in cassazione, che però, dopo l’udienza celebrata lo scorso 20 febbraio davanti alla VII sezione penale presieduta dal giudice Angelo Costanzo, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le statuizioni civili a favore della vittima. 

“La consapevolezza di incolpare un innocente – si legge nelle motivazioni della suprema corte, pubblicate il 9 giugno – è insita nella presentazione di una querela, avente ad oggetto la pretesa falsità di una lettera, che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, era stata consegnata proprio dalla querelante”.


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6 luglio, 2020

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