Viterbo – (sil.co.) – Condannato a una multa di 371 euro, ne dovrà sborsare quattromila più le spese dopo che la corte di cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso perché presentato da un avvocato non abilitato a farlo.
E’ successo a un noto pregiudicato 41enne viterbese, A.G., che aveva già impugnato in appello la sentenza con cui il tribunale di Viterbo, il 1 marzo 2019, lo aveva condannato alla pena di 371 euro di ammenda per detenzione abusiva di armi.
Il 7 luglio 2013, durante una perquisizione domiciliare, gli era stato trovato in casa un pugnale della lunghezza di 30 centimetri, detenuto illegalmente avendo omesso di farne denuncia all’autorità ccompetente.
Secondo l’imputato il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare che il carabiniere, sentito all’udienza del 1 marzo 2019, aveva riferito di non sapere di chi fosse l’abitazione nella quale era stata rinvenuta l’arma, motivo per cui non vi sarebbe prova agli atti circa il possesso del pugnale da parte dello stesso imputato.
La corte d’appello di Roma ha riqualificato ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l’atto di appello proposto dal 41enne come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell’impugnazione proposta spettasse alla suprema corte cui ha trasmesso gli atti.
Ma all’udienza dello scorso 9 gennaio davanti alla VII sezione penale è emerso che il ricorso doveva essere giuidcato inammissibile in quanto proposto da “difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.”.
I giudici, le cui motivazioni sono state pubblicate il 17 luglio, hanno quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata in quattromila euro: “Tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.
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