La suprema corte di Cassazione
Montefiascone – (sil.co.) – Spacca la faccia a un quarantenne, condannato in via definitiva a due anni di reclusione per lesioni gravi non potrà beneficiare della sospensione condizionale della pena e neanche della non menzione nel casellario giudiziale. La vittima ha riportato la deviazione del setto nasale. Uno “sfregio permanente”, secondo la suprema corte.
Si tratta di un 34enne di Montefiascone, condannato a due anni in primo grado il 13 luglio 2018 dal tribunale di Viterbo, pena poi confermata anche in secondo grado dalla corte d’appello di Roma il 7 febbraio 2020. Lo scorso 16 febbraio è arrivato anche il verdetto sfavorevole della cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in terzo grado della difesa, facendo diventare esecutiva la sentenza.
Con l’occasione la cassazione ha ribadito che è da considerare “sfregio permanente” qualunque danno incida “sia pure in misura minima” sulle linee del volto.
Nell’estate di tre anni fa, il 34enne è stato ritenuto responsabile dal tribunale di Viterbo del reato di lesioni volontarie gravi, in relazione alla durata della malattia superiore ai 40 giorni della parte offesa. Alla vittima, parte civile al processo, è stato invece riconosciuto il diritto a chiedere in sede civile il risarcimento dei danni riportati.
La difesa, secondo cui è da considerare insufficiente ai fini probatori il certificato del medico curante della stessa persona offesa, non sarebbe stata provata l’effettiva entità dei danni “con esiti permanenti estetico-funzionali” subiti dalla vittima.
La cassazione, per cominciare, sottolinea come l’imputato, che la parte offesa non conosceva per nome e cognome ma solo per soprannome, sia stato identificato con certezza sulla base delle convergenti indicazioni non solo della vittima, ma anche di due testimoni oculari.
Relativamente agli “esiti permanenti estetico-funzionali del viso in relazione alla frattura facciale deviazione setto nasale”, i giudici di terzo grado ricordano come “lo sfregio permanente, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa corte, è integrato da qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un’apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico- fisiognomica dello stesso“.
Riguardo all’attendibilità del certificato dell’ortopedico di fiducia messa in dubbio dalla difesa: “Dà corpo a inammissibili questioni di merito”.
Concordano infine, gli ermellini, con i giudici d’appello che nella sentenza impugnata hanno giustificato la conferma del diniego della sospensione condizionale della pena sulla base di un giudizio sfavorevole circa la possibilità di recidiva correlato alle modalità del fatto, in linea con la ricostruzione della sua dinamica.
No, quindi, alla sospensione condizionale della pena. E no anche al beneficio della non menzione nel casellario giudiziale , essendo del tutto congruo il riferimento al precedente a carico del 34enne al fine della conferma del diniego.
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