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Cassazione - Bocciato il ricorso di un 69enne

Coltiva 54 piante di cannabis, troppe per “uso personale a scopo terapeutico”

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La suprema corte di Cassazione

La corte di cassazione


Viterbo – (sil.co.) – Colltiva 54 piante di cannabis, troppe per dire “uso personale a scopo terapeutico” anche se gli è stata amputata una gamba. 

Condannato il 4 giugno 2015 a un anno di reclusione e 4 mila euro di multa in primo grado per coltivazione ai fini di spaccio di marijuana, si giustifica davanti ai magistrati del tribunale di Viterbo dicendo che gli serve per uso personale, avendo forti dolori che lo affliggono a una gamba. 

Tra il primo e il secondo grado la situazione degenera in maniera tragica, tanto che la gamba gli viene amputata. 

Il che non impedisce alla corte d’appello di confermare la pena inflitta in primo grado all’imputato, oggi 69enne, con lo sconto di un terzo previsto dal rito abbreviato. Non solo. La corte d’appello dispone anche la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e rigetta l’istanza di restituzione del manufatto adibito a serra posto sotto sequestro.

Lo scorso 11 marzo la sentenza d’appello impugnata dalla difesa del 69enne è stata a sua volta confermata dalla quarta sezione penale della corte di cassazione presieduta dal giudice Patrizia Piccialli che, come chiesto dalla procura generale, ha annullato con rinvio solo la parte relativa al sequestro del manufatto utilizzato per la coltivazione di canapa indiana, dove furono rinvenute 54 piante di marijuana e circa 220 grammi della stessa sostanza stupefacente.


“La coltivazione organizzata di 54 piante è reato”

“Il giudice di secondo grado ha correttamente osservato come la coltivazione organizzata di 54 piante di marijuana costituisca reato indipendentemente dalla destinazione e dall’uso (se del caso anche terapeutico) che l’imputato intendesse fare della sostanza stupefacente”, si legge nelle motivazioni della cassazione, in cui viene sottolineato “il cospicuo quantitativo accertato, pari a circa 220 grammi di cannabis; l’organizzazione con cui la coltivazione era svolta, con impianto idrico provvisto di aerazione e di illuminazione”.


“Da valutare un uso alternativo lecito del manufatto”

Riguardo invece alla confisca del manufatto, la suprema corte sottolinea come “la fattispecie sia giuridicamente inquadrabile nell’ipotesi della confisca facoltativa, considerata legittima quando risulti dimostrata la relazione di asservimento tra la cosa e il reato”.

“Nel caso in specie, non risulta chiaro se il giudice di secondo grado abbia valutato la possibilità di un utilizzo alternativo lecito del bene confiscato”.

Da qui l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del manufatto e il rinvio per un nuovo giudizio sul punto a un’altra sezione della corte d’appello di Roma. 


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26 marzo, 2021

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