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Tribunale - Ricorso bocciato dai giudici amministrativi: "L’efficacia preventiva è dell'89%"

Emergenza Covid, okay al vaccino obbligatorio per gli operatori sanitari

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Roma -Tar del Lazio

Roma -Tar del Lazio


Viterbo – (sil.co.) – Covid, bocciato dal Tar del Lazio il ricorso contro l’obbligo vaccinale presentato da esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. 

Contro i ricorrenti si sono costituite in giudizio Asl di Viterbo, Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti, Asl Roma 2, Asl Roma 6, Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e Azienda Sanitaria Locale Roma 1.

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui è stato disposto l’obbligo vaccinale ex art. 4, d.l. 1° aprile 2021 n. 44, sostenendo, tra le altre cose, che “il breve tempo di cui si sono potute giovare le case farmaceutiche per gli studi, la predisposizione e la sperimentazione delle soluzioni vaccinali oggi disponibili non ha consentito di raggiungere quelle condizioni di sicurezza ed efficacia dei vaccini medesimi, che devono assistere ad ogni prestazione sanitaria imposta”.

Per i giudici amministrativi il ricorso è infondato.


La campagna della regione per la vaccinazione Covid

La campagna della Regione per la vaccinazione Covid


“La normativa dell’Unione – si legge nella sentenza – revede uno strumento normativo specifico per consentire la rapida messa a disposizione di medicinali, da utilizzare in situazioni di emergenza, poiché in tali situazioni la procedura di ‘immissione in commercio condizionata’ è specificamente concepita al fine di consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile, non appena siano disponibili dati sufficienti, pur fornendo un solido quadro per la sicurezza, le garanzie e i controlli post-autorizzazione”.

“L’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata – e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico – anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (non a caso la lotta contro i tumori ne è il terreno elettivo”. 

“I quattro prodotti ad oggi utilizzati nella campagna vaccinale sono stati regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell’Ema, attraverso la procedura di autorizzazione condizionata (…) si tratta di un’autorizzazione che può essere rilasciata anche in assenza di dati clinici completi, come si è detto, ìa condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari'”.

“L’Aifa, nello studio pubblicato sul proprio sito, ha chiarito che ‘gli studi che hanno portato alla messa a punto dei vaccini Covid-19 non hanno saltato nessuna delle fasi di verifica dell’efficacia e della sicurezza previste per lo sviluppo di un medicinale, anzi, questi studi hanno visto la partecipazione di un numero assai elevato di volontari, circa dieci volte superiore a quello di studi analoghi a quello di studi analoghi per lo sviluppo di altri vaccini'”.

Il documento cui si fa riferimento è liberamente consultabile online, in quanto pubblico, presso il sito internet dell’ente e considera i dati relativi a tutti i casi di infezione da virus SARS-CoV-2 registrati nel periodo 4 aprile-31 agosto 2021, confermati tramite positività ai test molecolari e antigenici.

“Esso conclude – si legge ancora nelle motivazioni della sentenza del Tar del Lazio – riconoscendo che ‘l’efficacia preventiva è dell’89% nei confronti di una diagnosi di Covid-19 a circa sette mesi dopo la seconda dose’ e che ‘per quanto riguarda i ricoveri in ospedale e i ricoveri in terapia intensiva successivi a diagnosi di Covid-19 si è osservata una efficacia preventiva del 96% e nei confronti dei decessi del 99% a circa sei mesi dalla seconda dose’ (…) la profilassi vaccinale è efficace nell’evitare non solo la malattia, per lo più totalmente o, comunque, nelle sue forme più gravi, ma anche il contagio”.

Gli eventi avversi sono stati 101.110, con un tasso di segnalazione pari a 120 ogni 100.000 dosi: “Di queste, solo il 14,4% ha avuto riguardo ad eventi gravi, con la precisazione che ricadono in tale categoria, definita in base a criteri standard, conseguenze talvolta non coincidenti con la reale gravità clinica dell’evento, mentre l’85,4% si riferisce a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari”. 

In conclusione: “Alla luce delle considerazioni sopra riportate il ricorso deve essere respinto”. 


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17 marzo, 2022

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