Viterbo – (sil.co.) – “Liti tra fidanzatini, litigi tra adolescenti, stupidaggini da coppietta, che niente hanno a che fare col processo penale”, ha sempre sostenuto la difesa dell’imputato.
Era appena 18enne all’epoca dei fatti, tra il 2014 e il 2015, quando fu denunciato dai genitori della ex fidanzatina, allora 16enne, per stalking, lesioni, tentata violenza sessuale e violenza sessuale.
Litigi tra fidanzatini anche per il collegio del tribunale di Viterbo, che dopo sette anni ha assolto con formula piena il giovane. Adesso ci sono anche le motivazioni della sentenza.
Aggressione – Foto di repertorio
Il ragazzo, oggi 26enne, è stato assolto da tutte le accuse lo scorso primo dicembre, a distanza di sette anni. “Ci sono voluti un incidente probatorio, un’udienza preliminare e dieci udienze davanti al collegio”, il commento a caldo dell’avvocato Matteo Moriggi.
Il pubblico ministero Chiara Capezzuto aveva chiesto una condanna a due anni e mezzo per stalking, lesioni e violenza sessuale e l’assoluzione dal reato di tentata violenza sessuale.
Secondo l’accusa, dopo la fine della relazione, nel 2014, il ragazzo avrebbe cominciato a comportarsi in maniera ossessiva, diventando manesco e sempre più aggressivo, alternando vessazioni e richieste di perdono, tra schiaffi, piazzate in pubblico e scenate di gelosia. La vittima sarebbe stata picchiata più volte e anche violentata. L’ex l’avrebbe presa per i capelli, sbattuta addosso a una macchina, rinchiusa nell’androne del suo palazzo.
L’avvocato Matteo Moriggi
Un “prendi&lascia” tra ragazzi
“Non risulta ravvisabile una condotta persecutoria caratterizzata dall’abitualità”, si legge nelle motivazioni della sentenza. Le contestate condotte violente “si inscrivono, piuttosto, in una dinamica relazionale frammentaria in cui i due ragazzi interrompevano più volte la relazione per poi riallacciarla di comune accordo subito dopo”. Nel corso del dibattimento sono stati sentiti diversi testimoni, alcuni dei quali hanno riferito che l’imputato e la ex “anche nei periodi intermittenti in cui non stavano insieme si scambiavano regali”. La stessa madre della presunta vittima ha riferito che anche la figlia “manifestava, ogni volta, il desiderio di riallacciare il rapporto con l’imputato dopo ogni litigio”.
“Particolarmente immaturo” il diciottenne
Le condotte sfociate nel processo, insomma, secondo il collegio sarebbero state il frutto di “una relazione sentimentale caratterizzata da litigi continui tra i due, proprio dai quali quindi scaturivano, di volta in volta e contingentemente, le reazioni violente di un soggetto particolarmente immaturo quale era l’imputato”.
Nè baci rubati, né tentata violenza sessuale
Nessuna prova di baci rubati per strada contro la volontà della ragazza, né di una tentata violenza sessuale a casa dell’imputato. “La parte offesa – si legge nelle motivazioni – ha riferito che si era innescato un litigio con l’imputato a causa del suo rifiuto di consumare un rapporto sessuale e che questo (lungi dal percuoterla per costringerla a piegarsi alla sua volontà), aveva afferrato un coltello con l’intento di autolesionarsi, per poi intimarle di uscire addirittura dalla sua abitazione”. Condotte che “non configuravano atti idonei e diretti a compiere atti sessuali”.
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Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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