Viterbo – (sil.co.) – Boss mafioso può laurearsi in cella, ma non ascoltare musica su cd. O meglio prima gli è stato detto no, poi sì. Ma contro il via libera ha fatto ricorso in cassazione il ministero della giustizia e adesso dovrà riesaminare il caso il tribunale di sorveglianza di Roma.
Nel carcere di Mammagialla, dove è rinchiuso dal 1996 in regime di carcere duro, il boss della sacra corona unita Antonio Vitale, 54 anni, detto il “marocchino”, entrato con la terza media, si è diplomato per poi iscriversi a giurisprudenza.
Sì ai libri, ma gli è stato vietato dal tribunale di sorveglianza di Viterbo di ascoltare cd musicali, anche se col marchio Siae, nella cella del reparto 41 bis dove è detenuto.
Il boss ha però fatto reclamo e lo scorso 23 settembre è arrivato il via libera ai compact disk del tribunale di sorveglianza di Roma.
Lo scorso primo aprile, infine, sulla querelle è intervenuta la cassazione che ha accolto il ricorso presentato nel frattempo dal ministero della giustizia, annullando l’ordinanza di dieci mesi fa e rinviando il caso al tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio.
Prima no, poi sì, ora “ni”: per sapere se può ascoltare musica su cd, il boss deve aspettare.
Le motivazioni sono state pubblicate il 20 luglio.
Lettori cd in cella solo per studio o lavoro
In generale, l’uso dei lettori cd è limitato alle sole ragioni di lavoro e di studio, previa autorizzazione concessa dal direttore d’istituto. Per i reparti dei detenuti in regime di carcere duro la materia è ulteriormente e appositamente disciplinata, nel senso dell’esclusiva ammissione della fruizione dei televisori e degli apparecchi radiofonici forniti dall’amministrazione, vietandosi quella di personal computer e consentendosi, inoltre, per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario ovvero di studio – e comunque per il tempo strettamente necessario – l’utilizzo di lettori digitali.
Sentire musica “normalità quotidiana”
Il ricorso del ministero della giustizia, per la corte suprema, va accolto “tenuto conto che, come ricordato dall’amministrazione ricorrente, le norme di ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all’impiego dei suddetti dispositivi per sole esigenze di lavoro e di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario” anche se “la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei cd rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei ‘piccoli gesti di normalità quotidiana’ che la corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto”.
“L’interesse del detenuto – però – pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere infatti bilanciato con le esigenze di controllo dell’amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato”.
Compact disk a rischio “contenuti illeciti”
“L’eventuale autorizzazione all’acquisto del lettore e dei cd musicali, da parte della direzione d’istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti”.
“Il contrassegno Siae, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d’autore, non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell’opera d’ingegno cui è apposto, sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui singoli cd introdotti in istituto e, a monte, sul relativo dispositivo di lettura”.
Vanno evitate manomissioni
“Centrale resta l’obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l’organizzazione criminale di provenienza. In vista del raggiungimento dell’obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali”.
“Va dunque ribadita la necessità che il tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare cd ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell’amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato”.
No se impossibile messa in sicurezza
“E’ legittimo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti”.
“Il tribunale di sorveglianza nella specie non si è attenuto a tale principio, poiché, autorizzando l’acquisto e la detenzione dei compact disk musicali, si è limitato a prescrivere la loro messa in sicurezza, senza verificare l’incidenza di tale attività sull’organizzazione”.
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