Mammagialla – Nei riquadri Giuseppe Lo Bocchiaro e Bruno Emanuele
Viterbo – (sil.co.) – “Hanno diritto a mangiare le stesse cose degli altri detenuti”, accolto dalla cassazione il ricorso di un boss palermitano e di un capoclan della ‘ndrangheta vibonese reclusi al 41 bis nel carcere di Mammagialla.
Non ostriche e champagne, per la cronaca, visto che la possibilità di acquistare beni di lusso è comunque esclusa preclusa a tutti i detenuti.
Ma no a discriminazioni tra reclusi, ma tutti boss in regime di carcere duro compresi devono avere la possibilità di acquistare gli stessi generi alimentari e di cucinare quando vogliono, secondo i giudici della suprema corte che hanno dato ragione a Giuseppe Lo Bocchiaro, 72 anni, indicato come capomafia del rione di Santa Maria del Gesù, e a Bruno Emanuele, 50 anni, passato l’anno scorso al carcere duro in quanto ritenuto “il detenuto fra i soggetti più pericolosi della ‘ndrangheta e, quindi, non meritevole della detenzione comune che potrebbe consentirgli di mantenere ancora contatti con esponenti liberi della criminalità organizzata”.
La suprema corte ha accolto come “reclamo” i ricorsi di Lo Bocchiaro e Emanuele Bruno contro il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Viterbo ha rigettato il reclamo proposto avente ad oggetto la limitazione, adottata dall’amministrazione penitenziaria, nei confronti del predetto in ordine ai generi alimentari che richiedono cottura di cui è consentito l’acquisto, contenuti al “modello 72”.
Entrambi hanno lamentato in sostanza la violazione del diritto del detenuto in regime differenziato di ricevere, acquistandoli, gli stessi beni di cui al “modello 72” ai quali hanno accesso gli altri detenuti.
“E’ illegittima – si legge nelle motivazioni della sentenza del 12 maggio cassazione, pubblicate il 14 settembre – la disposizione dell’amministrazione penitenziaria che, nell’individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vieti l’acquisto di quelli compresi nel “modello 72″ dei detenuti ordinari, in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole surplus di afflittività del regime carcerario differenziato”.
Qualificata l’impugnazione come reclamo, la cassazione ha stabilito che gli atti debbano essere trasmessi al tribunale di sorveglianza di Roma.
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