Viterbo – “Conosceva perfettamente la determinazione della Ambrus e sapeva in quali condizioni avrebbe partorito pur di celare il parto”.
E’ la vicenda della bimba prematura trovata morta in un cassonetto al Salamaro il 2 maggio di dieci anni fa. Era il 2013.
Sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui lo scorso mese di ottobre la corte d’assise d’appello ha ridotto da 7 anni e tre mesi a 5 anni e sei mesi di reclusione la pena all’infermiere che avrebbe procurato alla madre la ricetta del farmaco usato per abortire al settimo mese di gravidanza.
La donna è stata condannata in via definitiva a 5 anni. Per il presunto complice c’è ancora la possibilità di ricorrere in cassazione.
Nè procurato aborto, né concorso anomalo per la corte d’appello di Roma. L’imputato, Graziano Rappuoli, 63 anni, è stato condannato per feticidio in concorso con la madre Elisaveta Alina Ambrus, all’epoca 24enne, ballerina in un night del Poggino e già madre di un bambino nato nove mesi prima.
La donna ha interrotto la sua seconda, indesiderata, gravidanza gettando la piccola in un cassonetto di via Solieri al Salamaro. La bimba, come emerso dall’autopsia, è nata viva.
“Imputato estraneo all’infanticidio”
L’accusa iniziale era di omicidio volontario e occultamento di cadavere in concorso.
Il difensore Samuele De Santis ha ribadito, anche in appello, che il farmaco antiulcera usato dalla donna “non ha effetti abortivi, non agisce in alcun modo sul feto ma solo sulla gestazione, anticipando i tempi di espulsione, che di per sé incidono sulla possibilità di vita del feto solamente nel momento di ingerimento del farmaco medesimo”.
“Condotte materialmente non ascrivibili all’imputato”, ha sottolineato il legale, evidenziando l’estraneità anche dal punto di vista oggettivo dell’imputato all’infanticidio.
“Tuttavia le ha procurato il farmaco”
“Non vi è un momento ideativo comune; emerge anzi che egli frappose resistenza al proposito della Ambrus e, infine, si limitava a compilare una ricetta, per di più a suo nome”, ha ribadito il difensore, contestando le motivazioni della sentenza di primo grado laddove si parla di “prevedibilità della condotta” della Ambrus.
“Tuttavia – si legge nelle motivazioni della corte d’assise d’appello – a fronte delle pressanti insistenze di lei aveva, infine, deciso di procurarle il farmaco che conosceva come induttore del parto se assunto in dosi elevate. Aveva dunque redatto la falsa prescrizione e, il primo maggio 2013, le aveva consegnato 4 compresse di Cytotec da assumere oralmente o da inserire in vagina, assicurandole che avrebbero indotto il parto”.
Minacce di suicidio da parte della madre
“In particolare in tal senso depongono l’analisi dei tabulati telefonici ed il tenore dei messaggi estrapolati dai loro telefoni; particolarmente interessanti risultano quelli intercorsi nei giorni immediatamente precedenti il 2 maggio 2013 allorché la Ambrus – già madre di una neonata di nove mesi – ribadiva che non voleva un altro figlio e che se non avesse ottenuto il medicinale si sarebbe uccisa; in altro messaggio del 30 aprile informava l’imputato di avere acquistato il farmaco, in un ulteriore messaggio gli chiedeva mille euro per potersi recare in Romania affermando che il suo allontanamento dall’Italia avrebbe così evitato ad entrambi problemi con la legge”.
“Piena consapevolezza della volontà della donna”
“Tanto premesso, non sembra evidentemente possibile dubitare della piena consapevolezza da parte dell’imputato della circostanza che la donna volesse interrompere ad ogni costo la gravidanza, posto che egli divenne destinatario delle pressanti richieste della Ambrus, la quale si rivolgeva a lui sia per le sue competenze professionali sia per la consuetudine di rapporti intercorrenti tra loro da due anni”.
“In tale contesto, appare altrettanto evidente che egli avesse piena consapevolezza del preciso stadio di sviluppo della gestazione, come del resto dimostra la circostanza che egli stesso cercasse di resistere alle pressioni poiché conscio che era ormai ampiamente decorso il termine di legge per procedere legalmente all’interruzione”.
E ancora: “Non poteva ignorare che la Ambrus avrebbe certamente ingerito il farmaco pur a fronte dello stato estremamente avanzato di gestazione. In particolare gli era ben nota la ferrea determinazione della donna (giunta persino a minacciare il suicidio) di liberarsi di quella gravidanza. Dunque l’imputato poteva certamente rappresentarsi e prevedere che il parto sarebbe avvenuto in condizioni di abbandono ed in assenza di qualsivoglia assistenza idonea a garantire la sopravvivenza del feto”.
La 24enne ha fatto tutto da sola, ma…
La stessa Ambrus ha confessato di avere espulso il feto da sola, nel water del bagno di casa e di avere poi strappato ella stessa il cordone ombelicale. L’esame autoptico sul feto ha consentito di “escludere sul piano anatomo ed istopatologico condizioni o patologie d’organo incompatibili con la vita, nonché qualsiasi patologia di ordine malformativo cui attribuire una diversa causa di morte”.
“Tutto ciò premesso, ritiene la corte che – sotto il profilo oggettivo- non si possa fondatamente dubitare che la condotta commissiva dell’imputato di fornire il farmaco alla donna spiegandole come assumerlo, abbia innescato un rilevante antecedente causale rispetto alla morte del feto”.
“Partoriva il feto nel water”
“In particolare, la donna non solo assumeva il farmaco ma – come era del tutto prevedibile – partoriva in condizioni tali da non garantire la sopravvivenza della neonata, della quale voleva fortemente disfarsi; il parto avveniva in solitudine, nel bagno di casa”.
“Partoriva il feto nel water, strappava il cordone ombelicale, avvolgeva la minore in asciugamani che occultava in una busta, quindi si preoccupava innanzitutto di pulire per cancellare ogni traccia dell’infanticidio. Solo le gravi perdite ematiche successivamente comparse la inducevano a chiamare l’imputato per farsi accompagnare in ospedale; peraltro, pur nella presumibile concitazione del momento, portava con sé la busta ove era occultata la minore, per disfarsene prima di giungere in ospedale, abbandonandola in un cassonetto della spazzatura. Giunta in ospedale negava persino di avere partorito”.
Silvana Cortignani
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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