La corte d’appello di Roma
Viterbo – Gli espropriano circa 1500 metri quadri di superficie per il semianello, comune condannato a risarcire centomila euro al proprietario. Pochi cinquantamila euro, la corte d’appello ne riconosce il doppio. E il comune, chiamato a pagare oltre ai centomila anche settemila euro di spese legali, decide di ricorrere in cassazione, pronto a dare battaglia qualora le trattative per trovare un accordo transattivo che accontenti entrambe le parti non dovessero andare in porto.
Era il 17 febbraio 1995 quando la giunta regionale approvò il progetto, ai fini della pubblica utilità dell’opera, per la realizzazione del semianello viario della tangenziale di Viterbo. Ne è seguita una battaglia a colpi di carte bollate, ricorsi e controricorsi, che potrebbe finire ora davanti alla suprema corte di cassazione.
Al centro dell’annosa querelle una superficie complessiva di 1.535 metri quadri catastali, zona di rispetto stradale con vincolo di inedificabilità assoluta e vincolo paesaggistico per la presenza di uncorso d’acqua a meno di 150 metri lineari. Il terreno limitrofo a quello occupato si presentava prevalentemente incolto, non risultava di particolare pregio o interesse architettonico, mentre la tipologia dei fabbricati presenti era del tipo isolato, di modeste dimensioni.
L’immobile occupato è stato effettivamente utilizzato per la realizzazione dell’opera pubblica – rampa stradale di inversione del senso di marcia – la cui finalità, per sua natura e per destinazione, è a esclusivo uso “per scopi di pubblico interesse”. Motivo per cui una eventuale ipotesi di rimozione dell’opera – posta nel tratto conclusivo del semianello viario in posizione tale da integrare idoneamente le rampe di servizio della Ss 675 e della strada Tuscanese – è stata dichiarata ragionevolmente improponibile.
Mel 2017 il proprietario ha presentato ricorso presso la corte di appello di Roma contro la quantificazione dell’indennità di esproprio dell’area interessata in complessivi 47.744,62 euro.
Il giudizio si è concluso quest’anno, nel 2023, con l’accoglimento dell’opposizione alla stima e la determinazione in 99.591 euro dell’indennità dovuta per l’acquisizione sanante dell’area interessata, oltre interessi legali su tale somma dalla data del provvedimento a quella del versamento delle somme ulteriori dovute rispetto a quelle eventualmente già depositate, condannando il comune di Viterbo al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente liquidate in 7.160 euro oltre accessori di legge.
L’avvocato Maria Luisa Acciari, che ha seguito la causa per il comune, lo scorso 20 aprile, nel rimettere l’ordinanza, ha evidenziato come la decisione della corte d’appello sia secondo leo sia manifestamente errata e viziata da “macroscopici errori concettuali materiali e di calcolo” che rendono consigliabile l’impugnativa del provvedimento avanti alla cassazione.
Lo scorso 16 maggio ha quindi avanzato l’ipotesi di una definizione transattiva della controversia, alla luce anche dell’intervenuto confronto con il legale della Regione Lazio, parte resistente unitamente al comune nel giudizio di fronte alla corte d’appello, prevedendo il ricorso in cassazione in via residuale “nella denegata ipotesi in cui non si riesca a trovare un accordo con la controparte”.
Silvana Cortignani
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY