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Cassazione - È detenuto a Mammagialla per due omicidi del 2004, nell'ambito della faida e scissione dai D’Alessandro

Camorra, confermato il 41 bis al boss ergastolano Michele Omobono: “Clan ancora attivo e operativo”

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Michele Omobono

Michele Omobono

Viterbo – (sil.co.) – Camorra, confermato il 41 bis al boss ergastolano Michele Omobono: “Clan ancora attivo e operativo”. No della cassazione al ricorso del 69enne di Castellammare di Stabia, detenuto a Mammagialla, contro l’ordinanza dello scorso 13 gennaio del tribunale di sorveglianza di Roma relativa alla  sussistenza dei presupposti per la proroga della sua sottoposizione al regime detentivo speciale del 41 bis.

Omobono, tra i protagonisti di una sanguinosa faida tra gruppi criminali a Castellammare di Stabia nei primi anni Duemila, sta scontando nel carcere di Viterbo l’ergastolo cui è stato condannato in via definitiva per omicidio volontario aggravato in concorso.Il boss detenuto da anni a Viterbo è considerato uno dei capi del gruppo scissionista che innescò una guerra senza esclusione di colpi. 

Nel 2004 dichiararono guerra alla cosca del quartiere Scanzano, ammazzando due pezzi da novanta del clan, innescando la faida e la scissione dai D’Alessandro. Omobono, in particolare, è ritenuto responsabile di due omicidi commessi il primo giugno e il 23 settembre 2004. Vittime furono l’autista del boss Michele D’Alessandro e il cognato di quest’ultimo. 

“Il controllo di legalità del tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza”, si legge nelle motivazioni della sentenza dello scorso 8 giugno, pubblicate il 10 ottobre.

E ancora: “In applicazione del principio la corte ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l’altro, sulla posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un ‘clan’ camorristico ancora attivo e operativo nell’ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiari con l’esponente di vertice”.

“Ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata – viene sottolineato – non è necessario l’accertamento della permanenza dell’attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario”.

“L’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato – viene spiegato – implica l’individuazione di elementi specifici e concreti indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell’attività di trattamento penitenziario”.

“Il tribunale di sorveglianza – si legge nelle motivazioni – si è soffermato sulla attuale operatività della associazione mafiosa di appartenenza, il clan di camorra ‘Omobono- Scarpa’, storicamente contrapposto a quello dei ‘D’Alessandro’ ed attivo nel territorio di Castellammare di Stabia, nonché sul ruolo apicale assunto da Michele Omobono, mai realmente allontanatosi, a dispetto del fallito tentativo di accreditarsi come collaboratore di giustizia, dal contesto criminale di riferimento, e protagonista, come da ultimo comunicato dalla casa circondariale di Viterbo, di condotta carceraria sovente irregolare. Pertanto, le restrizioni imposte appaiono tuttora funzionali a prevenire ogni forma di comunicazione con il sodalizio, mediante la considerevole riduzione dei consueti canali di collegamento, rappresentati dai contatti con l’esterno e con i compagni di detenzione”.

“Il ricorso – in conclusione – tende a provocare una nuova, non consentita in detta materia, valutazione di merito dei presupposti per la proroga del regime detentivo speciale, ovverosia degli elementi emergenti dal decreto ministeriale, già compiutamente vagliati dal tribunale di sorveglianza di Roma”.


– Camorra, ergastolo a Mammagialla per il boss Michele Omobono


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3 novembre, 2023

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