Viterbo – “La salute e la sicurezza dei bambini messe a rischio dalla grotta di sale, rivolta anche a un’utenza esterna appartenente a varie fasce d’eta e potenzialmente portatrice di patologie”. I giudici del Tar del Lazio lo scrivono nella sentenza con cui hanno respinto il ricorso presentato dalla titolare dell’asilo nido di Santa Barbara, contro il comune e la Asl di Viterbo (costituiti in giudizio).
“La titolare dell’asilo nido – si legge nella sentenza – ha chiesto al tribunale di annullare la determinazione con cui il comune di Viterbo ha annullato l’autorizzazione per l’apertura e il funzionamento dell’asilo nido ‘Il castello incantato’ di via Lega dei dodici popoli, inclusi il provvedimento di chiusura immediata del servizio e una precedente diffida”.
Tramite l’avvocata Maria Clara Colletti, la titolare dell’asilo nido “ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati”, tra le altre cose, “per l’assenza di adeguate e credibili ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento, e per l’esistenza, nella legge regionale sui requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dei nidi, di un parametro di tollerabilità tra quanto dichiarato e quanto concretamente proposto, a maggior ragione se si riscontri un significativo avanzamento del servizio, come nel caso della grotte di sale”.
La titolare dell’asilo nido ha chiesto anche il risarcimento dei danni subiti.
Per i giudici del Tar, il ricorso è “infondato” e va “rigettato”. “L’installazione – si legge nella sentenza – in un locale dell’immobile, precedentemente adibito a ripostiglio dell’asilo nido, della grotta di sale, accessibile anche a un’utenza esterna, costituisce, come affermato dall’amministrazione comunale, una grave criticità del tutto ostativa alla prosecuzione dell’attività autorizzata”. Ovvero, l’asilo nido. “La tutela della salute e della sicurezza dei bambini – sottolineano i giudici – sono messe a rischio dalla grotta di sale, rivolta anche a un’utenza esterna a appartenente a varie fasce d’eta e potenzialmente portatrice di patologie”.
Il Tar sottolinea anche “l’assoluta prevalenza, sugli interessi economici e imprenditoriali della ricorrente, dell’interesse pubblico allo svolgimento in sicurezza dell’attività di asilo nido e alla tutela dei piccoli utenti da ogni rischio”. Il tribunale, nell’evidenziare che “l’amministrazione comunale ha correttamente più volte avvisato la ricorrente dell’inconciliabilità della nuova attività, così come intrapresa nell’immobile dedicato all’asilo nido, diffidandola a ripristinare le originarie condizioni di esercizio del servizio autorizzato prima dell’adozione del provvedimento di annullamento del titolo”, ha respinto anche “la domanda di risarcimento del danno”.
La titolare dell’asilo nido è stata condannata pure “alla rifusione, in favore del comune e della Asl di Viterbo, delle spese di lite, liquidate in complessivi 1500 euro”.
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