Viterbo – Lo stato di diritto esiste, anche sul web.
È del 5 novembre 2018 una sentenza del tribunale di Viterbo ai danni di Franco Grattarola, finito a processo per diffamazione dopo aver “offeso l’onore e la reputazione”, si legge nel capo di imputazione, del direttore di Tusciaweb Carlo Galeotti, mediante un commento su un quotidiano online di Paolo Gianlorenzo.
È il 2 dicembre 2013 quando Franco Grattarola “in calce alla pubblicazione, sul quotidiano online, dell’articolo ‘Regione Lazio, quanti soldi pubblici a Tusciaweb?’ inseriva il commento, dietro lo pseudonimo di Giampaolo Molino, in cui offendeva l’onore e la reputazione di Carlo Galeotti. Il contenuto – scrive il pm Massimiliano Siddi – era implicitamente, ma univocamente, riferibile allo stesso Galeotti.
Il direttore di Tusciaweb Galeotti, parte offesa, ha trascinato Grattarola in tribunale. E il processo per diffamazione si è concluso, in primo grado, il 5 novembre 2018 davanti al giudice Giacomo Autizi, che ha condannato l’imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di una multa di 500 euro. Grattarola è stato inoltre condannato a risarcire in sede civile Galeotti per il danno cagionato: provvisionale immediatamente esecutiva di 500 euro. Infine l’imputato è stato condannato a pagare una parte delle spese legali sostenute dal direttore di Tusciaweb.
La sentenza è una delle poche che condanna penalmente chi ha “offeso l’onore e la reputazione” di una persona via web e sotto pseudonimo. E testimonia che internet non è una zona franca dove si può scrivere, dire o pubblicare di tutto a discapito di qualcuno. Lo stato di diritto esiste anche online, proprio come nella “vita reale”. E chi diffama, come in questo caso sotto falso nome, ne risponde di fronte alla giustizia. In questo caso, evidentemente, non è importante la quantificazione della pena, ma il principio.
Il direttore di Tusciaweb, Carlo Galeotti, è stato rappresentato dall’avvocato Carlo Mezzetti.
Nelle motivazioni della sentenza, avute da Tusciaweb recentemente, il giudice Autizi scrive: “Appare provata la riconducibilità dello scritto a Francesco Grattarola. La sua redazione e pubblicazione da parte di Grattarola (alias Giampaolo Molino) è stata confermata dall’imputato nelle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in sede di interrogatorio delegato.
Quanto alla materialità del fatto – prosegue il giudice – deve ritenersi lesivo dell’onore e della reputazione di qualsiasi persona umana. Soprattuto, è lesivo dell’onore affermare che un soggetto abbia ottenuto illecitamente soldi pubblici per la propria attività imprenditoriale in danno dell’intera comunità. Concetto offensivo veicolato attraverso le parole, stringate ma assai evocative di un’indebita locupletazione, ‘S’è ingrassato a spese nostre’. Sussiste il fatto, stante l’innegabile incisione negativa della propalazione sulla posizione sociale dell’offeso, al quale si attribuisce una condotta che, secondo la coscienza sociale e il comune sentire, appare disdicevole e moralmente deprecabile”.
Per il giudice, inoltre, “sussiste la comunicazione a più persone, stante il mezzo utilizzato per veicolare il post, ovverosia la rete internet, che rende visibili i contenuti a terzi. L’inequivoco contenuto lesivo della propalazione – continua Autizi – non poteva certo sfuggire all’imputato, stante il chiaro tenore testuale dello scritto e le espressioni utilizzate”.
Il giudice sottolinea anche che “non può ritenersi la condotta scriminata dal diritto di critica. Ai fini della sussistenza della scriminante – spiega Autizi – è necessario che il giudizio critico venga formulato all’esito di una ragionata analisi della vicenda, esplicitando anche sinteticamente i dati valorizzati per giungere a una determinata conclusione. E che il fatto di base sul quale si fonda il giudizio critico sia vero nel nucleo essenziale. Entrambi i requisiti difettano nel caso in esame. A chi legge non viene proposto un ragionamento compiuto dal quale possano trasparire le ragioni delle conclusioni formulate (non si spiega sulla scorta di quali elementi l’estensore dello scritto ritiene che Galeotti abbia, in sintesi, ottenuto illecitamente soldi pubblici), risolvendosi in definitiva il commento in un’affermazione lapidaria, che assume i connotati dell’invettiva”.
Il giudice conclude: “Il post è stato pubblicato due volte, il che dimostra una certa caparbietà del prevenuto nel voler dare risalto al suo pensiero offensivo. Grattarola si è avvalso di uno stratagemma preordinato a non farsi individuare, utilizzando uno pseudonimo”.
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