Il tribunale di Viterbo
Viterbo – (sil.co.) – Prosciolta in sede di udienza preliminare grazie alla riforma Cartabia una presunta badante ladra, accusata di truffa e di indebito utilizzo del bancomat del “badato”.
Imputata una 43enne d’origine romena, assistita dall’avvocato Francesca Bufalini, per la quale la pm Paola Conti ha chiesto il rinvio a giudizio, mentre il gup Giacomo Autizi, come chiesto dalla difesa, ha disposto il non luogo a procedere lo scorso 12 gennaio.
Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. In pratica, esaminando il caso sulla base della normativa, il gup del tribunale di Viterbo è giunto alla conclusione che, in caso di processo, l’imputata non avrebbe potuto essere che assolta.
Tra il 29 ottobre 2020 e il 3 gennaio 2021, secondo l’accusa, la donna avrebbe messo a segno almeno un paio di “colpi” ai danni dell’anziano di cui avrebbe dovuto prendersi amorevolmente cura. La presunta vittima, le cui dichiarazioni furono messe a verbale in sede du denuncia, nel frattempo è deceduta, per cui non avrebbe potuto più essere interrogato durante il processo dalle parti, tra cui la difesa della badante.
L’avvocato Francesca Bufalini
Al di là di ogni ragionevole dubbio
Il 29 ottobre di tre anni fa, in particolare, la 43enne avrebbe prelevato 250 euro dal conto dell’uomo, approfittando della fiducia con cui le aveva affidato la tessera bancomat e il relativo Pin perché potesse prelevare i soldi per pagare una bolletta. Durante le successive festività di fine anno, invece, sarebbe riuscita a farsi versare la somma di 1.126,72 euro sul conto dall’Enel, fornendo il proprio Iban al posto di quello dell’anziano, cui il rimborso era destinato, riferendo altresì a quest’ultimo di aver effettuato l’operazione inserendo tutti i dati corretti.
Nelle motivazioni della sentenza, viene spiegato come con la riforma Cartabia si richieda al pubblico ministero e al gup: “Una valutazione non più della generica sostenibilità dell’accusa in giudizio, ma dell’esistenza di elementi sufficienti per giustificare, al di là di ogni ragionevole dubbio, una sentenza di condanna. Ogni scenario probatorio dubbio, secondo siffatta impostazione, non potrà che condurre verso l’archiviazione”.
Non basta la denuncia per condannare
“Tanto premesso – sottolinea quindi il giudice Autizi – fonte di prova principale, e sostanzialmente esclusiva, è il narrato dei fatti racchiuso nella denuncia-querela della presunta parte offesa, successivamente deceduta. Ne deriva che nel successivo dibattimento, pur potendo essere acquisita la denuncia querela, una eventuale pronuncia di condanna non potrebbe di certo fondarsi su tale narrato”.
“E’ infatti noto – prosegue il gup nelle motivazioni – che una sentenza di condanna che si basi unicamente o in misura determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l’imputato non sia stato in grado di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento, integra una violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo-Cedu”.
Secondo l’articolo 6 Cedu, infatti, sussistono precisi limiti all’acquisizione come prova di dichiarazioni assunte senza contraddittorio, al fine di impedire che l’imputato possa essere condannato sulla base esclusiva o determinante di esse.
Il giudice Giacomo Autizi
Unica prova il “narrato” della presunta vittima
“Affinché il processo possa dirsi equo nel suo insieme – ricorda Autizi – la condanna non deve fondarsi esclusivamente o in maniera determinante, su prove acquisite nella fase delle indagini e sottratte alla verifica del contraddittorio”.
E ancora: “Una sentenza di condanna non può fondarsi, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l’imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare, perché resasi irreperibile, a prescindere dalla volontà o meno di sottrarsi all’esame”.
Si tratta proprio del caso in esame: “Ebbene l’ascrivibilità dei fatti per cui è processo all’imputata poggia in via esclusiva sulle dichiarazioni rese dalla presunta parte offesa in querela. Quanto alla assoluta centralità del narrato della parte offesa, è sufficiente evidenziare come, ove si escludesse dal compendio probatorio il suddetto atto (la querela), la dinamica della vicenda non troverebbe altra prova”.
“In questo quadro, deve esser formulata prognosi negativa circa la possibilità di addivenire a pronuncia di condanna dovendosi ritenere che il giudice del dibattimento, pur acquisendo la querela, non potrà fondare su di essa l’accertamento della penale responsabilità della prevenuta e, in assenza di ulteriori elementi tale da sorreggere la pronuncia, non potrà che assolvere l’imputata. Conseguentemente deve esser pronunciata sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste”.
Silvana Cortignani
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