Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con riferimento all’articolo Insegnanti licenziate: il Consiglio di Stato dice no si fa notare la mistificazione di quanto dichiarato.
Questo ufficio ha depennato candidati GaE in possesso di licenza linguistica, non già di diploma magistrale cin mini-sperimentazione linguistica o a indirizzo psicopedagogico, che invece sono titoli abilitanti.
Come noto, il Miur ha più volte fornito chiarimenti circa la validità del diploma sperimentale linguistico, conseguito presso gli istituti magistrali, come titolo di accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
Si ricorda infatti la nota Miur Dpit prot. n. 3123 del 14/11/12, con la quale, proprio a seguito della sentenza n. 2172/2002 del Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, si chiarisce che, ai fini dell’accesso al concorso per la scuola primaria indetto con DDG 82/2012, per poter essere validi tali diplomi devono riportare la dicitura “maturità magistrale ad indirizzo linguistico”; trattasi, appunto, del diploma magistrale con mini-sperimentazione linguistica il quale, proprio come dice la sentenza, “aggiunge qualcosa di più, senza modificarne la tipologia originaria”, e quel qualcosa di più è la lingua studiata per tutti gli anni del corso di studio.
Assolutamente diverso, invece, è il caso dell’indirizzo linguistico, sul quale da tempo ha fatto chiarezza la nota Miur Dgper prot. n. 17417 del 27/11/2014, che, dopo una breve ricostruzione storica sull’istituzione del liceo linguistico, avvenuta il primo settembre 2010, ribadisce l’attenzione che deve essere prestata ai diplomi linguistici conseguiti presso istituti magistrali, non essendo titoli validi per l’accesso all’insegnamento.
Difatti, prima dell’istituzione del liceo linguistico, gli istituti di istruzione secondaria superiore allora esistenti potevano attivare al proprio interno, previa autorizzazione del Miur, indirizzi sperimentali linguistici.
Gli studenti che frequentavano i predetti corsi e che superavano l’esame finale di maturità conseguivano un diploma che non corrispondeva a quello che di regola veniva rilasciato dall’istituto in cui si svolgeva il corso bensì al diploma di licenza linguistica; il diploma rilasciato non era un diploma di maturità magistrale, classica, scientifica…, ma un vero e proprio diploma di licenza linguistica, ove la denominazione dell’istituto rilasciante era del tutto irrilevante.
D’altronde i corsi sperimentali linguistici attivati presso gli istituti magistrali non prevedevano, fra le materie di insegnamento, lo studio della pedagogia, della psicologia e della sociologia, né attività di tirocinio; materie ed attività tutte necessarie ad assicurare un idoneo percorso di studio e di preparazione ai fini dell’insegnamento nelle scuole primarie.
Anche il Ddg 105 del 23/02/2016, con il quale viene indetto il concorso per esami e titoli per l’accesso alla scuola dell’infanzia e primaria, ribadisce che sono esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati che siano in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero Scienze dell’educazione, Pedagogia, Psicologa generale, Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio.
Comprendendo il dispiacere da parte di chi (ove in buona fede) vede sfumare la possibilità di un lavoro perché privo del prescritto titolo, spiace rilevare invece che un sindacato informato come la Cisl Scuola di Viterbo “sostenga fortemente” il lavoro prestato in assenza di un titolo giuridicamente valido, a discapito di quanti hanno invece un regolare diploma magistrale e che, con l’erroneo inserimento nelle graduatorie di alcune scuole dei diplomati linguistici, si sono visti preferire tali soggetti.
E’ noto a tutti gli operatori del settore (e soprattutto a chi allora scelse di iscrivervisi) che l’indirizzo linguistico non è abilitante (basta leggerne il piano di studi), ed è così noto che le scuole sono piene di diplomate linguistiche che, consapevoli di ciò, nel momento in cui hanno deciso che il loro futuro sarebbe stato non nel mondo delle lingue bensì in quello dell’insegnamento, hanno agito in due direzioni: vi è chi ha chiesto di sostenere l’esame di Stato da privatista per la maturiutà magistrale, seguendo successivamente l’anno integrativo sotto il coordinamento didattico e scientifico delle Università, e vi è chi si è iscritto al corso di laurea in scienze della formazione primaria, frequentando 4 anni di corso, sostenendo esami e redigendo tesi di Laurea, per raggiungere la sospirata abilitazione ed il sospirato ruolo.
Stupisce, quindi, davvero, che a fronte di queste esperienze un Sindacato “sostenga fortemente” chi, fatta la legge, cerchi comunque di trovare una “scorciatoia” per aggirarla, a discapito, appunto, di chi invece la legge l’ha ben capita e rispettata.
Dovesse un giorno un qualsiasi giudice stabilire che la licenza linguistica è abilitante, non si capisce allora perché non dovrebbero esserlo (a maggior ragione) il liceo classico e il liceo scientifico… e ogni altro diploma di maturità.
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