Viterbo – La cassazione dà ragione al tribunale di Viterbo. Trasferire da un luogo a un altro un’arma regolarmente denunciata non è equiparabile alla detenzione illegale punibile con il carcere. Per estinguere il reato basta pagare una contravvenzione. Bocciato il ricorso del procuratore generale.
Lo ha deciso la corte di cassazione, che ha rigettato il ricorso del procuratore generale presso la corte d’appello di Roma nei confronti di un 58enne viterbese avverso una sentenza di non luogo a procedere emessa il 23 aprile 2015 dal tribunale di Viterbo.
L’imputato, a tre anni dalla denuncia penale, aveva tirato un sospiro di sollievo, quando ha scoperto che la sentenza a lui favorevole dei giudici di Viterbo era stata contestata in appello. Ma alla fine la suprema corte ha dato ragione ai magistrati viterbesi, secondo i quali il reato si era istinto per oblazione. Ovvero in seguito al pagamento da parte dell’imputato di una contravvenzione.
Al 58enne veniva contestato di avere omesso di denunciare all’autorità competente il trasferimento di una pistola da una abitazione all’altra, avvenuto il 22 luglio 2012.
Per il procuratore generale la denuncia di detenzione deve essere ripresentata in caso di trasferimento dell’arma in luogo diverso da quello indicato nella prima denuncia. Quindi, la mancata osservanza dell’obbligo di rinnovo della denuncia comporta l’illegale detenzione dell’arma, con la conseguente configurabilità del reato di cui agli artt. 2 e 7 I. 895 del 1967, punito con la pena della reclusione e della multa.
Di diverso parere i giudici del tribunale di Viterbo e gli ermellini. Per la Cassazione la giurisprudenza di legittimità ha già affermato “il condivisibile principio in base al quale, in tema di reati concernenti le armi, l’omessa comunicazione del trasferimento di un’arma, già denunciata all’autorità di pubblica sicurezza, da una località all’altra del territorio dello stato, integra il reato contravvenzionale di cui agli articoli 58 r.d. 6 maggio 1940, n. 635, e 221 Tulps, non l’ipotesi delittuosa prevista dagli articoli. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895”.
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