Grotte Santo Stefano – Il giudice di pace di Viterbo ha condannato la Regione Lazio a risarcire i danni patrimoniali subiti da uomo durante un incidente stradale verificatosi il 2 ottobre 2014 sulla provinciale Grottana. La parte offesa era alla guida della sua auto, una Renault Clio, quando “mentre viaggiava verso le 22e30 in direzione di Grotte Santo Stefano-Montecalvello, all’altezza del chilometro 8, si è trovata difronte un grosso cinghiale che gli cagionava danni sulla parte anteriore sinistra e sulla fiancata sinistra” dell’auto.
L’uomo, ricostruisce il giudice nella sentenza, non ha potuto “evitare l’urto” perché, seppur procedeva a “moderata velocità”, la “scarsa visibilità derivante dall’orario notturno e dall’assenza di illuminazione pubblica gli hanno senz’altro impedito di avvistare tempestivamente il cinghiale” che era entrato in strada “improvvisamente e repentinamente dal margine opposto della carreggiata”. Quella sera intervennero i carabinieri di Grotte Santo Stefano, che trovarono “l’auto danneggiata” e “l’animale ancora vivo”.
Il conducente e proprietario della Renault, tramite il suo legale, l’avvocata Roberta Aquilanti, ha trascinato il tribunale la Provincia di Viterbo e la Regione Lazio. Ma il giudice di pace di via Falcone e Borsellino, Alessandro Mandolini, ha condannato solo quest’ultima. A un risarcimento danni di 4mila 982 euro, 18 euro in meno rispetto a quanto chiesto dalla parte offesa.
“Alle Regioni a statuto ordinario (come la regione Lazio, ndr) – spiega il giudice nella sentenza – sono i poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica. Sono le regioni tenute a esercitare le funzioni amministrative in materia di caccia, dovendo predisporre piani annuali o pluriennali relativi, tra l’altro, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica, alle oasi di protezione destinate al rifugio e provvedere alla gestione sociale del territorio. La Regione, obbligata ad adottare tutte le misure idonee a evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose”. Inoltre, “la creazione del ‘Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica’ già è sinonimo implicitamente della riconduzione nella sua sfera (della Regione Lazio, ndr) di responsabilità del fenomeno dei danni di qualunque tipo causati dalla fauna selvatica”.
Per quanto riguarda la Provincia di Viterbo “non è configurabile – sottolinea il giudice – alcuna responsabilità” perché “può essere chiamata a rispondere del danno non in quanto ente proprietario o custode dell’animale ma di proprietario della strada sulla quale si è verificato il sinistro”. E, prosegue il giudice, “la Provincia di Viterbo ha provveduto a far installare l’idonea segnaletica di pericolo circa la presenza di animali selvatici”.
Conclude il giudice: “La Regione Lazio deve essere ritenuta unicamente responsabile nella causazione dell’evento dannoso in quanto ha negligentemente omesso di dispiegare tutte le cautele dirette a evitare che l’azione produttiva dell’illecito si verificasse e, in particolare, di apprestare, in quanto proprietaria dell’animale, in una zona dove la sua presenza poteva risultare prevedibile, taluni opportuni accorgimenti consistenti nel prevedere un’idonea attività di cattura o di abbattimento mirata. Nonché nel far installare strutture di recinzione nei pressi della strada e apparecchi luminosi o di altra natura aventi efficacia impeditiva o deterrente. O comunque nell’assumere tutti i necessari provvedimenti o di emanare le relative direttive agli enti preposti finalizzate a impedire il verificarsi di simili interferenze tra utenti della strada e animali selvatici”.
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