Vetralla – Lo pestano a sangue e lo rapinano dei pochi soldi che aveva nel portafoglio. Lo portano in bagno e gli tagliano i capelli con un rasoio elettrico. I carabinieri, una volta intervenuti, trovano il pavimento già lavato e gli stracci sotto il letto. Ma i capelli sono ancora nel lavandino, e nella lavatrice ci sono i vestiti intrisi di sangue. Come intrisi di sangue sono anche una spugna e persino i soldi rubati.
Furono in due, la sera del 14 maggio del 2006, a picchiare brutalmente, a Vetralla, un muratore romeno di 49 anni.
Quei due sono A.D., un albanese oggi 31enne, e F.Y.S., un bulgaro di 37 anni. Entrambi condannati, in via definitiva, a cinque anni di reclusione. La Cassazione ha confermato la sentenza della corte d’appello, che aveva “parzialmente riformato” quella del tribunale di Viterbo. Per A.D., come scrivono i giudici di terzo grado, “prescritte le lesioni personali, il sequestro di persona e la violenza privata. Confermata, invece, la rapina pluriaggravata in concorso”. Per F.Y.S., invece, “prescritti il sequestro di persona e la violenza privata, mentre sono state confermate la rapina pluriaggravata e le lesioni aggravate in concorso”.
Il tribunale di Viterbo aveva condannato la coppia di imputati a sei anni di reclusione e 2mila euro di multa, assolvendoli solo dall’accusa di estorsione, grazie alla quale i due hanno ottenuto uno sconto rispetto alla più imponente richiesta di pena dell’accusa: sette anni di carcere e 2mila e 400 euro di multa. La procura non ha avuto nessuna pietà. “È stata un’aggressione gratuita e crudele”, ha ripetuto più volte in aula il pubblico ministero. E durante la requisitoria del 16 aprile 2013 ha ripercorso tutti i passaggi di quella terribile serata.
Ubriachi, A.D. e F.Y.S. trascinano il muratore nella loro casa in via Borgo Vecchio a Vetralla. Lo pestano a sangue. Gli rubano i 110 euro che aveva nel portafoglio. Poi ancora calci, schiaffi e pugni. Infine lo portano a forza in bagno dove lo umiliano con uno scalpo. Per l’accusa e per l’avvocato di parte civile è “un ulteriore sfregio, un tentativo di infierire contro una persona già ridotta a totale impossibilità di difendersi”.
A trattamento finito lo scaraventano fuori dall’appartamento e lo minacciano: guai a chiamare i carabinieri. Lo avrebbero ucciso. Il muratore esce sanguinante, con il volto tumefatto e fratture al naso e alle mani. Il pronto soccorso gli dà cinquanta giorni di prognosi. Gli resta appena la forza di telefonare alla moglie in Romania, che da lì chiama la cognata che raggiunge subito il fratello. Per la coppia di aggressori scatta l’arresto.
Gli avvocati della difesa ricorrono in Cassazione sostenendo la “contraddittorietà delle dichiarazioni della parte civile in sede di incidente probatorio”. Per i legali l’interrogatorio della vittima subito dopo i fatti è forzato. Il pm, secondo loro, gli avrebbe cavato le parole di bocca una a una. E lui, tra l’altro, parlava poco l’italiano. Com’è possibile – è il quesito della difesa – che sia riuscito a raccontare i fatti in maniera così articolata, com’è scritto nel verbale?
Per il reato di rapina, invece, gli avvocati chiedono la riqualificazione in “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”. Perché la vittima, spiegano, “si sarebbe spontaneamente recata presso l’abitazione di F.Y.S. per definire questioni economiche”. Infine, ma solo per F.Y.S., l’unico dei due imputati a essere accusato anche di lesioni gravi, i difensori sostenGono che “l’aggressione, essendo avvenuta dopo avere preso il denaro, non sarebbe aggravata. Con conseguente erroneità del calcolo della prescrizione, che dovrebbe operare anche con riferimento a tale reato”.
I ricorsi sono stati dichiarati “inammissibili” dai giudici di terzo grado che, per quanto riguarda la presunta “contraddittorietà delle dichiarazioni della parte civile in sede di incidente probatorio”, spieGano: “La corte d’appello ha fondato il giudizio di attendibilità del racconto della persona offesa sui riscontri ricevuti dalle dichiarazioni della sorella, dagli accertamenti espletati nell’immediatezza sul luogo dei fatti dalla polizia giudiziaria (rinvenendo tracce ematiche dappertutto, anche sulle banconote, e perfino ciocche di capelli della persona offesa), dagli accertamenti medico-legali effettuati sulla persona offesa e dai rilievi fotografici effettuati nell’immediatezza del fatto”.
Per quanto riguarda la riqualificazione del reato di rapina in “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” la Cassazione scrive: “La corte d’appello ha evidenziato l’illogicità della prospettazione difensiva secondo cui sarebbe stata la vittima a scagliarsi con offese e colpi contro i creditori, pur essendosi dimostrati pienamente disponibili a venirgli incontro in ordine ai tempi di pagamento. Il tutto senza lasciare alcuna traccia dei colpi sui corpi di A.D. e F.Y.S.”. Comunque, “qualora l’imputato eccepisca di aver agito per esercitare un preteso diritto”, la suprema corte sottolinea che “anche l’azione volta a esercitare un preteso diritto può integrare il reato di rapina se la violenza utilizzata nei confronti della vittima, come nel caso di specie, è di tale intensità da trasmodare completamente le ragioni del credito, denotando la volontà di impossessarsi comunque di una cosa”.
Respinto, infine, anche il ricorso di F.Y.S. contro il reato di lesioni aggravate. “Alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, i suoi aggressori lo avevano ripetutamente percosso per impossessarsi del denaro che portava con sé, tanto da sottrargli il portafoglio. La circostanza che le percosse siano proseguite anche successivamente, non esclude – concludono i giudici di terzo grado – la confiGurabilità dell’aggravante con riferimento alle violenze precedenti alla sottrazione”.
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