Montalto di Castro – Minaccia di morte l’ex fidanzata e le sfregia il viso e il collo con una lametta. L’aggressore è un gambiano, ospite di un centro d’accoglienza, a cui il prefetto, dopo l’episodio, ha revocato la misura d’accoglienza. L’uomo, tramite un avvocato, è ricorso al Tar contro il ministero dell’Interno – Ufficio territoriale del governo di Viterbo, per chiedere l’annullamento del provvedimento.
“Con il decreto – spiegano i giudici del tribunale amministrativo – il prefetto ha revocato le misure di accoglienza nei confronti del cittadino gambiano perché si è reso responsabile di un grave episodio, ponendo in essere una condotta decisamente contraria alle regole del vivere civile e al rispetto della legge”.
Per i magistrati del Tar, l’uomo sarebbe responsabile di una “violenta aggressione e minaccia di morte con una lametta ai danni di una signora che ha riportato ematomi a viso e collo. La condotta – continuano i giudici – è documentata dalle immagini del sistema di video sorveglianza e confermata da un testimone oculare. L’intervento dei carabinieri della stazione di Montalto di Castro ha consentito l’immediato sequestro della lametta e il deferimento del gambiano alla procura di Civitavecchia per i reati di lesione personale aggravata e minaccia”.
Per il difensore dell’uomo, la revoca della misura d’accoglienza è una “sanzione abnorme e sproporzionata alla gravità dei fatti”. Inoltre, sempre secondo l’avvocato, i documenti non sarebbero stati tradotti “in una lingua conosciuta” al gambiano, al quale “nulla sarebbe stato spiegato in ordine alle ragioni dell’adozione del provvedimento, che lui avrebbe attribuito alle proteste per il cibo avariato” che sarebbe stato fornito nel centro d’accoglienza.
L’avvocato spiega: “La signora (vittima dell’aggressione, ndr) è l’ex fidanzata dell’uomo. Tra i due ci sarebbe stato un litigio perché la donna avrebbe preteso dal gambiano del denaro come buonuscita per la fine della relazione sentimentale e lo avrebbe aggredito fisicamente quando questo si sarebbe rifiutato di corrispondere le somme richieste. Le lesioni riportate dall’uomo (sette giorni di prognosi) confermerebbero – secondo il difensore – quanto da lui dichiarato, anche alla luce della costituzione molto robusta del gambiano rispetto a quella dell’ex fidanzata”. Infine l’avvocato sottolinea: “Dalla vicenda non sarebbe scaturito alcun procedimento penale a carico dell’uomo”.
Il Tar, nel respingere il ricorso, evidenzia che “la proposizione del ricorso conferma che l’omessa traduzione non ha impedito al gambiano di agire in giudizio avverso il provvedimento”. E ancora: “Risulta inverosimile – scrivono i giudici nella sentenza – che l’uomo, dopo l’intervento dei carabinieri che gli hanno, presumibilmente in esito a un’ispezione, sequestrato la lametta che teneva in tasca, potesse convincersi che la revoca della misura di accoglienza derivasse dalle proteste per il cibo fornito nel centro d’accoglienza”.
“La gravità dei fatti per i quali l’uomo è indagato – prosegue il Tar – legittimano la revoca delle misure di accoglienza. Lo straniero che beneficia di queste misure – spiegano i magistrati – deve tenere un comportamento non solo pacifico e rispondente alle regole di convivenza, ma anche rigorosamente rispettoso delle leggi, degli obblighi e delle prescrizioni inerenti il proprio status. In questo caso, non c’è nessun elemento che possa, anche solo in parte, giustificare la condotta del gambiano”.
I giudici sottolineano anche che, se davvero l’uomo fosse stato vittima di un’estorsione e di un’aggressione da parte della ex fidanzata, la sua corporatura, molto più robusta di quella della donna, gli avrebbe permesso di sottrarsi facilmente all’aggressione, senza la necessità di procurare lesioni alla ex.
“Con la sua condotta – conclude il Tar – il gambiano ha dimostrato di non aderire alle regole della comunità, mettendo a rischio la tranquilla convivenza. Anche al di fuori del centro”. Per questi motivi, i magistrati hanno respinto il ricorso, hanno revoca all’uomo l’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio e lo hanno condannato a pagare ottocento euro di spese di lite.
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