Viterbo – (sil.co.) – Pedone falciato da un’auto su viale Fiume il 23 maggio 2011, a distanza di nove anni diventa definitiva la condanna dell’investitore.
Si tratta dell’automobilista che verso le ore 8,45 di quella mattina era alla guida della vettura Suzuki che, all’altezza del distributore della Tamoil, ha investito uccidendolo sul colpo un ottantenne, Ugo Celestini, per il quale fu vano ogni tentativo di soccorso. Sul posto, per regolamentare il traffico intenso dell’ora di punta e per i rilievi di rito, intervennero la municipale e la polizia stradale.
Per la difesa, che si è battuta fino all’ultimo grado di giudizio, l’eccessiva velocità contestata al conducente non è stata in realtà dimostrata e la vittima ha agito in maniera imprudente e imprevedibile.
La scorso 16 gennaio, la quarta sezione penale della cassazione presieduta da Francesco Maria Ciampi, ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa contro la sentenza con cui il 9 marzo 2018 la corte d’appello aveva confermato la condanna in primo grado per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale del tribunale di Viterbo.
– Falciato da un’auto, muore pedone
All’imputato era contestato di avere provocato, per colpa generica e specifica, la morte di Ugo Celestini: “Poiché – si legge nelle motivazioni – in qualità di conducente dell’autoveicolo Suzuki, in violazione degli artt. 141 e 191 cod. strada, viaggiando a velocità superiore al limite previsto nel tratto di strada che stava percorrendo e, comunque, non adeguata alle caratteristiche della strada, investiva il predetto Celestini che attraversava a piedi la sede viaria da sinistra a destra”.
Per il tribunale di Viterbo, la causa del sinistro stradale era da individuarsi nella condotta di guida disattenta e nell’eccessiva velocità serbata dal conducente. In grado di appello, la corte di merito, condividendo la ricostruzione offerta dal primo giudice, ha inoltre posto l’accento sulla condotta di guida distratta del conducente il quale, in condizioni di perfetta visibilità, in un tratto di strada rettilineo, non essendosi accorto della presenza del pedone sulla strada, si era astenuto dal compiere una qualunque manovra diretta ad evitare l’impatto.
“Il tratto di strada in cui è avvenuto l’investimento è un tratto rettilineo e che vi era una buona visibilità ai momento dell’incidente – ribadisce ora anche la cassazione – in ordine poi alla velocità serbata dal ricorrente, i giudici hanno rilevato che la precisa determinazione della velocità tenuta dall’imputato è ininfluente ai fini della esclusione della sua responsabilità, in quanto l’assenza di tracce di frenate è indicativa del fatto che il guidatore non avesse avvistato il pedone”.
“L’agevole possibilità di avvistamento della persona che stava attraversando avrebbe consentito al conducente di evitare l’impatto ove egli avesse moderato la velocità e serbato una condotta di guida più prudente e attenta. Quanto alla prevedibilità di un simile evento, la possibilità che la strada sia attraversata da un pedone, anche in modo improvviso ed imprudente, è una evenienza che il conducente di un veicolo deve sempre prefiguarsi durante la guida. L’attraversamento imprudente del pedone, come in questo caso, non può dare luogo ad un esonero di responsabilità ma, semmai, ad un concorso di colpa”, viene sottolineato.
La difesa ha inoltre contestato il mancato accertamento della velocità tenuta dall’automobilista.
“L’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili – dicono gli ermellini – l’aver riposto fiducia nel fatto che altri utenti della strada si attengano scrupolosamente alla prescrizioni del legislatore non può rappresentare ragione di esonero da responsabilità, ed anzi costituisce esso stesso espressione di un comportamento negligente, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui ove questi siano prevedibili”.
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