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Cronaca - Bocciato il ricorso di un 31enne che chiedeva la continuazione a causa della tossicodipendenza

Colleziona 6 condanne in quattro anni, la cassazione: “Non per colpa della droga, ma dello stile di vita delinquenziale”

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La suprema corte di Cassazione

La suprema corte di Cassazione

Viterbo – (sil.co.) – Colleziona una serie di condanne per cui chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione sostenendo che è stato spinto a commettere i reati da un unico movente, lo stato di tossicodipendenza. Ma la cassazione dice no: non per colpa della droga, ma dello stile di vita delinquenziale. In quattro anni, tra il 2013 e il 2017, è stato condannato due volte per ricettazione e le altre per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, appropriazione indebita e rissa aggravata.   

Protagonista dell’insolito ricorso (contro il rigetto del giudice dell’esecuzione del tribunale di Roma) un 31enne cui nel giro di quattro sono state inflitte ben sei distinte condanne penali, tre a Viterbo e altrettante nella capitale. 

L’8 aprile 2013 è stato condannato dal tribunale di Viterbo per il reato di ricettazione, commesso a Bassano Romano il 2 luglio 2011.

Il 10 luglio 2014 è stato condannato dal tribunale di Roma per il reato di rissa aggravata, commesso a Roma il 29 aprile 2014.

Il 18 novembre 2014 è stato condannato dal tribunale di Roma per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso a Roma il 14 settembre 2014.

Il 6 novembre 2015 è stato condannato dal tribunale di Viterbo per il reato di appropriazione indebita, commesso a Capranica tra il 3 e il 4 febbraio 2012.

Il 28 dicembre 2016 è stato condannato dal tribunale di Roma per una ipotesi di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) commesso a Roma il 17 ottobre 2016.

Il 9 gennaio 2017 è stato condannato dal tribunale di Viterbo ancora per il reato di ricettazione, commesso a Sutri il 10 dicembre 2011. 

Secondo il giudice dell’esecuzione: “Le violazioni non possono essere considerate espressione di un medesimo disegno criminoso (…) bensì manifestazione di una generica inclinazione a commettere reati determinata da circostanze occasionali e contingenti; non ha rilievo in senso contrario lo stato di tossicodipendenza del condannato anche perché prospettato sulla scorta di certificazione che attesta una breve e sporadica frequentazione del Sert solo negli anni 2013 e 2015″. 

La difesa lo scorso 20 maggio ha depositato una memoria in cui sottolinea come alla base di tutte le condotte ci fosse ogni volta “la necessità di approvvigionamento di stupefacente”, chiedendo in subordine il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due distinti gruppi di reati, così divisi: i reati contro il patrimonio, commessi tutti in provincia di Viterbo nei mesi di luglio e dicembre del 2011 e a febbraio 2012, mentre i reati contro la persona e lo spaccio commessi tutti a Roma a aprile e settembre del 2014 e infine nel 2016.

Nelle motivazioni della sentenza, pubblicate il 5 giugno, si fa riferimento al “programma di vita delinquenziale del reo” nonché a una “generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali”. 

“A proposito della condizione di tossicodipendenza – concludono gli ermellini, dichiarando inammissibile il ricorso – va ricordato che, secondo l’ormai consolidata opzione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità, essa costituisce un elemento che il legislatore impone di apprezzare come indizio di unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da tale condizione, in concorso con altri elementi di fatto che, invece, nel caso in scrutinio sono stati apprezzati quali indicatori dell’abitualità nel delitto ovvero di uno stile di vita dell’agente sistematicamente improntato ad ottenere i mezzi di sostentamento con il ricorso a condotte illecite“. 


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21 giugno, 2020

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