Viterbo – (sil.co.) – Potenzialmente “taroccata” per inviargli messaggi cifrati in carcere, sentenza della corte costituzionale vietata al boss della camorra che sta scontando l’ergastolo a Mammagialla in regime di 41-bis.
Si tratta del capoclan Vincenzo Zagaria, 63 anni, fratello di Guido e Raffaele, detenuto in massima sicurezza da novembre 2017. Elemento di spicco dei Casalesi a Casapesenna, in provincia di Caserta, Vincenzo Zagaria ha il cognome identico, ma non è parente di Michele.
La cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Viterbo, il 23 maggio 2019, ha disposto il “non inoltro” al detenuto di una missiva in arrivo, inviata dal suo difensore, perché conteneva una sentenza della corte costituzionale “priva di certificazione di autenticità e quindi con possibili alterazioni quali mezzo di indebite comunicazioni”.
Secondo Zagaria, la missiva conteneva sentenze che gli occorrevano per difendersi. Per il difensore Ida Blasi, inoltre, l’obbligo a suo carico di attestare l’autenticità della sentenza era previsto soltanto nella casa circondariale di Viterbo e avrebbe perciò dovuto essere disapplicato dal magistrato di sorveglianza poiché posto al di fuori dell’ordinamento giuridico, il quale prevede espressamente pochi casi di certificazione da parte della difesa.
Per la procura generale, invece, “quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica”, il ministro della giustizia può disporre la sospensione delle regole, al fine di impedire i collegamenti con “un’associazione criminale, terroristica o eversiva”. Il visto di censura, quindi, può essere disposto qualora, dall’esame dei contenuti della corrispondenza, l’autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto.
“Ne consegue – si legge nelle motivazioni della sentenza – che la suddetta decisione può avere ad oggetto non soltanto comunicazioni, scritti o disegni incomprensibili, ma anche atti dal contenuto apparentemente comprensibile e che, tuttavia, facciano intravedere o sospettare un significato diverso o che comunque, per tecnicità e lunghezza, rendano difficoltosa la verifica del loro contenuto”.
E ancora: “Nella fattispecie, le suddette connotazioni sono state riscontrate nel testo di una sentenza, apparentemente riconducibile alla corte costituzionale, ma priva di una attestazione che ne garantisse l’autenticità e non imponesse agli operatori penitenziari una attività di controllo esorbitante dalla ordinaria attività, con il rischio di possibili alterazioni utilizzate quali mezzo di indebite comunicazioni”.
Per questo il provvedimento del magistrato di sorveglianza afferma non che dovesse essere il difensore a certificarne l’autenticità, ma soltanto che il documento inviato doveva essere munito di una attestazione che garantisse la conformità del contenuto all’originale.
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