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Tar del Lazio - Annullata la revoca decisa dalla questura in seguito a una sola condanna

Spacciatore con tre figli, ok al permesso di soggiorno

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Roma - Il Tar del Lazio

Roma – Il Tar del Lazio

Viterbo – (sil.co.) – Non basta una condanna per spaccio a giustificare la revoca del permesso di soggiorno a uno straniero che in Italia tiene famiglia.

È il caso di un cittadino extracomunitario residente a Viterbo ricorso al Tar del Lazio contro la revoca del permesso per lavoro subordinato disposta a dicembre 2016 dalla questura del capoluogo in seguito a una condanna per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo la questura nemmeno un lavoro regolare e la paternità di tre figli minori sono stati un “deterrente” sufficiente a evitare la commissione di delitti da parte dell’uomo, giunto nel 2007 in Italia, dove nel frattempo continua a vivere e a lavorare.

La difesa ha contestato violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, che hanno convinto i giudici amministrativi ad accogliere il ricorso.

“Il permesso di soggiorno va revocato agli stranieri ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato – conviene il Tar – ma in caso di condanna per reati ritenuti ostativi è illegittimo il diniego di rinnovo automatico del titolo di soggiorno, qualora la pubblica amministrazione non abbia ponderato la gravità del reato con il contrapposto interesse dello straniero a rimanere in Italia in ragione dei vincoli familiari”.

I giudici sottolineano inoltre come la vicenda penale si riferisca a un unico episodio e non risultino ulteriori pendenze giudiziarie a carico del cittadino straniero.

In sostanza, nelle motivazioni della sentenza con cui è stata annullata la revoca del permesso, si contesta alla questura di Viterbo di essersi trincerata dietro “formule vuote e frasi stereotipate che in alcun modo consentono di percepire l’iter logico e motivazionale sulla scorta del quale i plurimi elementi attinenti alla sfera professionale e familiare del ricorrente debbano essere ritenuti sub valenti rispetto a una condanna ricevuta in relazione a un unico reato, seppur grave”.


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3 maggio, 2022

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