Tarquinia – (sil.co.) – Condannato per spaccio di stupefacenti a una pena inferiore ai 18 mesi di reclusione, un tossicodipendente 54enne di Tarquinia si è visto negare l’affidamento in prova ai servizi sociali dal tribunale di sorveglianza di Roma che non ha preso neanche in esame la richiesta in subordine di scontare la pena agli arresti domiciliari.
Era l’8 settembre dell’anno scorso e lo scorso 12 aprile, a distanza di sette mesi, la cassazione ha dato parzialmente ragione alla difesa, annullando il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio allo stesso tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l’istanza.
“L’istanza – si legge nel ricorso della difesa – era corredata da documentazione rilasciata dal sevizio tossicodipendenze della Asl di Viterbo, ufficio Serd di Tarquinia, che dava atto della terapia metadonica in atto, nonché dall’attestazione di un medico che dava atto del programma in corso. La documentazione è stata evidentemente ignorata”.
Per la difesa del 54enne il decreto impugnato, emesso senza instaurazione del contraddittorio, era affetto da nullità assoluta.
E ancora, sempre secondo la difesa: “Il presidente del tribunale di sorveglianza non ha preso alcuna determinazione sull’istanza di applicazione della detenzione domiciliare presentata in subordine a quella di affidamento in prova. Per di più, poiché la pena da espiare è inferiore a 18 mesi di reclusione, il ricorrente avrebbe potuto fruire dell’esecuzione presso il domicilio ai sensi della legge 199 del 2010”.
Gli ermellini, nelle motivazioni, sottolineano come la documentazione prodotta unitamente all’istanza fosse correttamente corredata dalla documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza, l’andamento del programma concordato e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato.
“Non si comprende – si legge – se il presidente del tribunale non abbia ritenuto tale documentazione corrispondente a quella indicata dalla norma ovvero se l’abbia valutata insufficiente. Si deve, però, ricordare che il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso soltanto qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali”.
Non ultimo: “Il decreto di inammissibilità ha travolto l’intera istanza, impedendo al tribunale di sorveglianza di valutare la richiesta subordinata di applicazione della detenzione domiciliare”.
Da qui l’annullamento con rinvio al tribunale di sorveglianza di Roma “che provvederà sulle due istanze”.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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