Montalto di Castro – (sil.co.) – Professionista ricorre in cassazione per ottenere l’assoluzione nel merito, ma dovrà accontentarsi del non luogo a procedere per prescrizione sancito in appello l’8 febbraio 2021.
Protagonista un “project manager” romano 64enne, assolto in appello dall’accusa di truffa a Rete ferroviaria italiana, ma non dall’accusa di peculato d’uso e abuso d’ufficio nell’ambito della stessa vicenda.
Il professionista era accusato in concorso con altri pubblici ufficiali e con alcuni imprenditori, secondo l’imputazione originaria, di essersi appropriato di materiale ferroso in carico alla tratta ferroviaria di Montalto di Castro, dei mezzi di proprietà di Rfi e della forza lavoro dei dipendenti, che nel suo ruolo di surpervisore avrebbe impiegato nella esecuzione di lavori che invece avrebbero dovuto essere eseguiti dai dipendenti di un’impresa che avrebbe ottenuto l’appalto pur non avendone i requisiti.
Nel 2021 la corte d’appello di Roma ha assolto il 64enne dal reato di truffa aggravata (per il quale il tribunale aveva emesso in primo grado una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione), confermando però la sentenza di primo grado con cui lo stesso tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione per il reato di peculato, nel frattempo riqualificato in peculato d’uso in relazione all’appropriazione dei mezzi di proprietà di Rete ferroviaria italiana e in abuso d’ufficio quanto ai fatti riguardanti l’appropriazione della forza lavoro dei dipendenti di Rfi.
Secondo l’accusa, il 64enne sarebbe stato consapevole che la società appaltatrice non aveva i requisiti necessari per effettuare determinate opere, chiedendo la disponibilità di una gru di Rfi, poi effettivamente giunta sul luogo dove i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti dalla ditta in questione. “L’imputato – secondo la difesa – non aveva alcun compito di verifica dei requisiti delle imprese partecipanti ai fini dell’assegnazione della gara di appalto”.
Per la cassazione il ricorso è inammissibile. “Il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova – ricordano gli ermellini – non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità”.
“In particolare – si legge nelle motivazioni della sentenza dello scorso 11 gennaio – in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di ‘constatazione’, ossia di percezione ‘ictu oculi’, che a quello di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento”.
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