Montefiascone – Allevamento di galline ovaiole
Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Il Copattrim (Comitato per la tutela del paesaggio, dell’ambiente, del turismo e delle tradizioni rurali di Montefiascone) ritiene opportuno informare i cittadini riguardo alla recente sentenza del Consiglio di stato in merito ai capannoni avicoli in località Cerchiare/Vallalta e all’articolo ricevuto dai legali del comune di Montefiascone e pubblicato su Tusciaweb lo scorso 14 luglio.
Fermo restando da parte del comitato il pieno rispetto delle autorità e quindi di quanto deliberato dal Consiglio di stato, inviamo questa nota per necessità di chiarezza e in funzione della futura tutela dei diritti dei cittadini, dell’ambiente e del paesaggio del viterbese, attualmente a rischio.
Quanto qui riportato fa riferimento a fatti e documenti, non ad interpretazioni soggettive.
Il CdS ha rigettato l’appello ritenendo che il ricorso proposto sia irricevibile per la mancata impugnazione della precedente determinazione comunale del 2019, approvativa del Piano di utilizzazione aziendale (Pua). Ciò secondo il giudice precluderebbe a un cittadino di impugnare successivamente il permesso a costruire, permesso che costituirebbe un atto meramente attuativo del Pua, assorbendo ogni valutazione anche rispetto ai presupposti autorizzativi di carattere ambientale e sanitario di cui i legali del Copattrim contestavano in vari punti la carenza.
E’ importante ricordare che è ancora pendente al Tar del Lazio il ricorso del comitato contro il provvedimento di riesame del comune di Montefiascone che lo scorso agosto aveva escluso l’assoggettabilità dell’allevamento alla Valutazione di impatto ambientale (Via) avendo l’azienda dichiarato, solo in seguito al ricorso del Copattrim, l’intenzione di ridurre il numero dei capi e passare ad un allevamento di tipo biologico. Tale nuova veste, che non era mai stata riportata in alcuna documentazione precedente e che per legge necessiterebbe di apposito iter autorizzativo, è stata dunque avallata unilateralmente dall’ufficio tecnico comunale, senza alcun vincolo rispetto all’effettivo ingresso e alla permanenza negli anni dell’azienda all’interno del sistema biologico di certificazione.
Tornando alla sentenza del 13 scorso, il fatto stesso di considerare il rilascio del permesso a costruire in deroga alla l.r. 38/1999 non come atto conclusivo del procedimento di approvazione ma come modalità di attuazione del Pua, e che il permesso stesso sia solo riproduttivo di quanto già approvato con tale piano, lascia aperte molte zone d’ombra rispetto a quanto un cittadino possa realmente fare per verificare i contenuti effettivi di un permesso a costruire prima di procedere ad una eventuale impugnazione.
Infatti non si comprende come un cittadino comune possa verificare i dettagli di un permesso a costruire e le eventuali autorizzazioni ambientali (necessarie soprattutto nel caso di allevamenti zootecnici intensivi, classificati come industrie insalubri di prima classe) senza avere tutte le carte inerenti il progetto stesso e solo basandosi sul piano di utilizzazione aziendale. Soprattutto poi – e cosa davvero disarmante – nel caso specifico in cui il Pua presentato riportava diversi punti fuorvianti se non addirittura del tutto errati, come ad esempio l’affermazione che “nel circondario non esistono insediamenti urbani e abitativi” (nonostante vi siano da decenni numerose case sparse, aziende agrituristiche, ecc. già nel raggio di 90-500 m), che “l’allevamento di galline ovaiole nella nuova struttura avrà una consistenza pari a 12.250 capi che vanno ad aggiungersi ai 25.000 già allevati nelle due strutture presenti” (nell’area non esisteva alcuna struttura né allevamento, e il numero di animali non corrisponde a quello riportato in altri punti del Pua), che “il momento storico sia particolarmente favorevole a tale attività” (in barba alle ripetute epidemie di influenza aviaria e alla spinta globale verso azioni di sviluppo sostenibile).
Alla luce di quanto esposto precedentemente e in considerazione del fatto che questi piani di utilizzazione aziendale possano essere superficiali e talvolta, come in questo caso, a dir poco confusi e scarni nei contenuti fondamentali, leggere in una sentenza che l’eventuale valutazione di atti autorizzativi quali Aia, Via, Aua relativi a numero di capi rispetto agli ettari di riferimento, nonché valutazione di impatto acustico e autorizzazione sanitaria si possano dedurre già in base al Pua approvato che spiegherebbe nei dettagli i caratteri dell’iniziativa, è ulteriormente preoccupante.
Ci si domanda allora se la Commissione agraria abbia valutato realmente il piano e i suoi allegati, inclusi gli schemi progettuali, perché appare ancora oggi incomprensibile come possa aver approvato un documento con tali asserzioni.
Il giudice dunque non è proprio entrato nel merito dei cinque motivi di appello inerenti gli aspetti di carico animale rispetto alla superficie aziendale dedicata, e alle autorizzazioni ritenute dagli appellanti necessarie prima di approvare un progetto di questo genere. Il Pua è stato ritenuto l’elemento essenziale di tutta la vicenda e l’unico aspetto trainante dal punto di vista legale, e il rigetto dell’appello è dovuto non già a motivazioni di merito, ma esclusivamente ad una tardiva impugnazione.
Riteniamo che questo possa costituire un precedente pericoloso in materia di autorizzazione di allevamenti zootecnici, perché costringe i privati a reagire e ad anticipare ogni possibile contestazione al momento dell’eventuale approvazione di un Pua di cui si può avere notizia solitamente mediante la consultazione dell’albo pretorio, ed entro un limite di tempo molto limitato.
La sentenza inoltre non spiega in alcun modo per quale ragione ritenga il Pua un “atto di pianificazione urbanistica” nonostante nell’appello fossero state dedotte specifiche critiche sul punto.
Una tale esaltazione del Pua come atto principale e omnicomprensivo dei presupposti autorizzativi di carattere ambientale e sanitario risulta ancora più preoccupante alla luce di quanto avvenuto nel Consiglio Comunale del 14 luglio, in cui sono stati approvati in modo frettoloso e superficiale altri due nuovi piani per la costruzione di cinque tunnel/capannoni avicoli, nonostante l’opposizione abbia dichiarato di non aver avuto materialmente il tempo di visionare la documentazione al fine di elaborare un giudizio di merito e che non erano stati allegati ne’ presentati in aula i pareri legali.
Sugli aspetti inerenti l’operato del comune basta dire che per quasi un mese (dal 1 al 27 ottobre) nonostante varie segnalazioni e diffide nessuno è intervenuto in ottemperanza all’ordinanza di sospensiva dei lavori res adhuc integra del Consiglio di Stato, e dunque l’attività del cantiere è potuta andare avanti speditamente in barba a quanto disposto dal massimo organo giuridico amministrativo.
Per non parlare del fatto che le massime cariche del comune abbiano recentemente dichiarato di non avere alcuna intenzione di redigere un regolamento, tanto meno condiviso, in merito alla realizzazione di allevamenti zootecnici intensivi, cosa che sarebbe invece fondamentale visto che a livello regionale l’unico attuale riferimento legislativo è un Regio Decreto del 1934.
Il Copattrim chiede infatti da mesi il dialogo con l’amministrazione comunale proprio al fine di mettere a disposizione le competenze dei propri esperti e arrivare alla definizione di un regolamento comunale condiviso nell’interesse di tutti i cittadini e del territorio.
Tale strumento dovrebbe garantire la collettività attraverso la tutela dei beni comuni, della salute pubblica, della qualità della vita e delle attività economiche dei montefiasconesi in modo tale da non recare danno ad attività recettive, agrituristiche o a case abitate, e al contempo permettere la realizzazione di tali attività imprenditoriali sul territorio senza che sorgano successivi conflitti. I punti fondamentali dovrebbero essere la distanza minima di base, il fattore cumulo (quanti allevamenti di simile impatto esistono già nell’area) e il rischio sanitario ad esso associato, la tipologia di allevamento, la direzione e l’intensità dei venti.
Il Copattrim continuerà a cercare dialogo e leale confronto con l’amministrazione comunale e a porsi come strumento costruttivo dei montefiasconesi a tutela del territorio e delle sue tradizioni, auspicando nel prossimo futuro un’inversione di rotta verso il dialogo con i cittadini ed una vera democrazia partecipata a livello locale.
Un territorio che vanta personalità di spicco e numerose associazioni di volontariato meriterebbe una certa coerenza da parte degli organi amministrativi, soprattutto quando gli stessi patrocinano iniziative di elevatissimo spessore etico, culturale e scientifico come il festival dell’Ecologia integrale, e partecipano alla costituzione del Biodistretto del Lago di Bolsena, il cui statuto promuove, tra le altre cose, la conservazione della biodiversità agricola e naturale, la tutela dell’uso del suolo e la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione del paesaggio e del patrimonio storico-culturale, nonché un modello di sviluppo economico fondato su principi di eticità e sostenibilità.
Copattrim
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