Ronciglione – (sil.co.) – Acqua non potabile dai rubinetti, comune condannato a pagare i danni. Tre cittadini saranno risarciti dei danni patrimoniali, non patrimoniali e contrattuali più la restituzione delle somme pagate in eccesso per l’acqua a “uso domestico”.
Bocciato dalla cassazione il ricorso del comune di Ronciglione contro la Regione Lazio e tre utenti, avverso una sentenza sull’acqua del tribunale di Viterbo depositata il 29 maggio 2019.
L’udienza si è tenuta il 24 luglio davanti alla terza sezione civile della suprema corte presieduta dal giudice Lina Rubino.
Era il 2014 quando tre cittadini convennero in giudizio, dinanzi al giudice di pace, il comune di Ronciglione, quale gestore del servizio idrico integrato e comunale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della somministrazione e vendita, dal gennaio 2008, di acqua non potabile e/o comunque priva di requisiti di legge per l’accertato superamento dei parametri massimi consentiti di arsenico, fluoruri e microcistina da alga planktotrix rubescens e uranio 238.
Dedussero che tra le parti intercorreva un rapporto contrattuale di natura privatistica, rientrante nei contratti di somministrazione con prestazione corrispettiva, e chiesero che venisse risarcito il danno patrimoniale, facendo riferimento al costo per la fornitura media di un anno di 6 litri di acqua potabile al giorno per un nucleo familiare medio di due persone, il danno da inadempimento contrattuale, da liquidarsi in via equitativa, i danni non patrimoniali, in particolare quello alla salute e per il disagio causato agli utenti dalla mancata predisposizione degli interventi necessari per la fornitura di acqua potabile.
Chiesero inoltre la riduzione al 50% del canone per la fornitura d’acqua per il periodo di non potabilità dell’acqua, con restituzione delle somme pagate in eccesso.
Si costituì il comune di Ronciglione, eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione in favore del Tar del Lazio ovvero del Tribunale delle acque pubbliche, la nullità dell’atto di citazione e la violazione dell’obbligo di non frazionamento del credito. Nel merito, il comune contestò la domanda, chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Chiese inoltre la chiamata in causa della Regione Lazio onde ottenerne manleva. Quest’ultima si costituì in giudizio chiedendo la declaratoria della nullità dell’atto di citazione con chiamata in causa di terzo ed eccependo il difetto di legittimazione passiva e la propria estraneità al giudizio.
Il giudice di pace di Viterbo, respinse le eccezioni preliminari del comune e quella di carenza legittimazione passiva della Regione.
Nel merito, il giudice di pace accertò l’inadempimento contrattuale del comune di Ronciglione nei confronti di ciascuno degli attori, dichiarando il diritto degli stessi a corrispondere sul 50% del canone di acqua potabile per i periodi in cui risultasse accertata dalla pubblica amministrazione la non potabilità dell’acqua.
Dispose pertanto la restituzione in favore di ciascuno degli attori del 50% delle somme relative al canone dell’acqua potabile nel periodo ricompreso dal gennaio 2008 alla data della domanda. Accolse altresì la domanda di risarcimento dei danni patiti da ciascuno degli attori a causa della non potabilità dell’acqua somministrata.
Respinse inoltre la domanda di manleva spiegata dal comune di Ronciglione nei confronti della Regione.
Pronuncia confermata dal tribunale di Viterbo, con la sentenza depositata per l’appunto il 29 maggio 2019.
In particolare, è stata respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo o del Tribunale regionale delle acque pubbliche, individuando il presupposto della propria giurisdizione nella natura prettamente privatistica del contratto di somministrazione di acqua potabile con prestazioni continuativa tra le parti, stipulato mediante adesione, e richiamando giurisprudenza della cassazione conferente al caso in oggetto.
E’ stata inoltre stigmatizzata l’argomentazione del comune di Ronciglione circa la differenza tra somministrazione di acqua per uso domestico e per uso potabile evidenziando che il reale significato dell’espressione uso domestico ricomprende in sé il concetto di uso di acqua potabile.
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