Corte di Cassazione
Valentano – Curava il cancro col bicarbonato di sodio, niente prescrizione ma si farà un processo d’appello bis.
E’ stata annullata dalla cassazione con rinvio a una diversa sezione della corte d’appello la condanna del dottor Tullio Simoncini a 5 anni e mezzo di reclusione, confermata in secondo grado, per omicidio colposo in concorso e esercizio abusivo della professione medica.
Tullio Simoncini è l’ex oncologo 71enne originario di Valentano, radiato dall’ordine professionale nel 2006, che il 15 gennaio 2018 è stato condannato a 5 anni e mezzo di reclusione per la morte, il 18 ottobre 2012, presso la clinica privata Universal Hospital Group di Tirana, in Albania, di Luca Ernesto Olivotto, 27 anni, di Catania, affetto da un tumore al cervello.
La notizia della condanna fu data la sera stessa da Gerry Scotti a Striscia la notizia, che già nel 2005 aveva portato alla luce il caso del medico che curava i tumori col bicarbonato.
Con Simoncini è finito sotto processo ed è stato condannato a due anni con sospensione della pena anche il radiologo 59enne Roberto Gandini, per avere partecipato, secondo l’accusa, “al trattamento basato su dosi di bicarbonato di sodio somministrate per via venosa”. Olivotto morì dopo una gravissima alcalosi metabolica.
Simoncini e Gandini, difesi rispettivamente dagli avvocati Giosué Naso e Franco Carlo Coppi del foro di Roma, hanno presentato ricorso contro la sentenza con cui la corte d’appello di Roma, il 30 settembre 2020, ha confermato le condanne inflitte in primo grado il 15 gennaio 2018 dal tribunale di Roma.
Tullio Simoncini
I difensori sono tornati a sollevare dubbi sulla sussistenza della querela, richiesta per il reato di omicidio colposo. Una eccezione che era stata rigettata dalla corte d’appello, ritenendo che gli Olivotto avessero proposto oralmente la querela all’agente consolare italiano a Tirana. Ma che è stata invece ritenuta fondata dai giudici della suprema corte.
Al punto che, come scrivono gli ermellini nelle motivazioni: “Questa corte ritiene di non poter dare priorità alla concorrente causa di proscioglimento costituita dalla estinzione dei reati per prescrizione. Infatti, il proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione”.
“La fondatezza del principio – spiegano – si apprezza particolarmente nel caso che occupa, nel quale l’eventuale carenza di procedibilità dell’azione (e ancor prima di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana) travolgerebbe anche la sentenza di primo grado e quindi le statuizioni civili, che invece sopravvivono all’annullamento della sentenza determinato dall’estinzione del reato perfezionatasi dopo il giudizio di primo grado”.
Ergo: “Sul piano logico e giuridico la necessità di svolgere nuovi approfondimenti in ordine alla procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria italiana ha carattere assorbente dei profili di merito. Spetterà quindi al giudice del rinvio, all’esito del nuovo giudizio, ove non debba dichiarare il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana, dichiarare l’estinzione del reato e procedere alla valutazione dei motivi di merito”.
L’avvocato Giosuè Naso – Difensore di Tullio Simoncini
La vicenda
Il 14 ottobre 2012 la famiglia Olivotto giungeva a Tirana e Luca Ernesto Olivotto si ricoverava nella struttura indicata dal Simoncini, ospitata all’interno di un edificio nel quale l’unica area aperta e funzionante era quella, ridotta, dove si trovavano alcuni suoi pazienti.
La mattina del 15 i genitori del giovane incontravano Simoncini, che pretendeva di ricevere immediatamente, in contanti, i due terzi dei ventimila euro pattuiti, dovendo pagare settemila euro al Gandini. Gli Olivotto ottenevano di consegnare 2.500 euro in contanti e di eseguire un bonifico di 12mila euro a favore di una prestanome.
Quali rischi connessi alla terapia, il Simoncini rappresentava quello generico di infezione da sala operatoria e un 2 % di rischio trombotico e garantiva il 70% di possibilità di guarigione.
E’ finita il 18 ottobre con il 27enne trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Qsut Nene Teresa”, condotto in rianimazione dove veniva tentata la defibrillazione e veniva somministrata adrenalina e dove sarebbe deceduto dopo dieci minuti.
Dosi massicce di bicarbonato di sodio
Quanto al merito, la corte di appello ha ribadito che dal compendio probatorio la causa del decesso risulta accertata nell’arresto cardiaco conseguente a gravissima alcalosi metabolica da somministrazione endoarteriosa di bicarbonato di sodio in dosi massicce, non adeguatamente corretta da misure rianimatorie. Una terapia estremamente pericolosa per il paziente, non conforme ai protocolli medici accreditati e non disciplinata da alcuna linea guida; peraltro, eseguita senza il costante monitoraggio dei parametri vitali.
I “vizi” della querela in Albania
“Sul piano sostanziale – si legge nelle motivazioni della cassazione – ad avviso di questa corte, nel caso di presentazione in forma orale, la mancata verbalizzazione della dichiarazione, sostituita dalla informazione in merito alla sua formulazione, non influisce sulla validità della querela. Invero, il dato essenziale è l’esistenza di una istanza di punizione rivolta dagli Olivotto a soggetto legittimato a riceverla e non le modalità della sua consacrazione in un atto scritto”.
“Nella specie è stata promossa l’azione penale per un delitto comune commesso nel territorio di uno stato estero da cittadini italiani in danno di connazionale. La circostanza che gli Olivotto si rivolsero all’agente consolare italiano è stata valutata dalla corte di appello trascurando o peggio travisando il contenuto della interlocuzione, per come riportata nell’informativa redatta dalla dottoressa Schlein, in cui si legge che gli Olivotto richiesero all’agente consolare di prestare loro ‘assistenza … anche per facilitare il contatto con la polizia locale, cui la famiglia intendeva chiedere l’apertura di un’inchiesta sulle circostanze della morte del proprio congiunto …'”.
Al consolato per la polizia di Tirana
“La manifesta illogicità della interpretazione data dalla corte di appello alla circostanza è eclatante perché non si rinviene, ne è spiegato dalla corte distrettuale, il criterio in ragione del quale la richiesta di essere accompagnati presso l’autorità locale alla quale si voleva chiedere l’avvio di indagini equivale alla dichiarazione di voler vedere perseguiti dall’autorità italiana i responsabili della morte del figlio”.
“Inoltre, l’informativa menziona esplicitamente la volontà delle persone offese di chiedere l’apertura di una inchiesta alla polizia locale; ed infatti segue al contatto con l’agente consolare la resa di informazioni alla polizia locale”.
Testimone fondamentale l’agente consolare
“In conclusione, la motivazione con la quale i giudici di merito hanno ritenuto di dare giustificazione all’assunto per il quale gli Olivotto avevano sporto querela presentandola oralmente all’agente consolare è gravemente viziata e determina l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata”.
“Il giudice del rinvio dovrà nuovamente valutare la necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio. Infatti, uno dei rilievi proposti dal ricorrente Gandini con il secondo motivo di ricorso, è inerente al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria con la escussione della dottoressa Schlein, individuata come fonte di conoscenza in merito alla condizione di procedibilità”.
Silvana Cortignani
Articoli: Bicarbonato contro il cancro, 5 anni e mezzo a Tullio Simoncini – Curavano il cancro col bicarbonato, medico viterbese verso il processo – Curava il cancro con il bicarbonato
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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