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Cassazione - Bocciato il ricorso di un 64enne di Civita Castellana - Nei guai, tra l'altro, per estorsione e sfruttamento della prostituzione

Non rinuncia alla prescrizione, no ai danni per ingiusta detenzione

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Corte di Cassazione

Corte di Cassazione

Civita Castellana – (sil.co.) – No della cassazione alla richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione presentata da un 64enne di Civita Castellana, avrebbe dovuto rinunciare alla prescrizione. 

Il 64enne, infatti, è stato arrestato per una serie di reati tra cui estorsione ed induzione e sfruttamento della prostituzione, da alcuni dei quali è stato assolto, mentre altri sono stati dichiarati estinti per prescrizione.

Il 64enne ha presentato ricorso in cassazione contro l’ordinanza con cui, il 9 giugno 2021, la corte d’appello di Perugia, quale giudice della riparazione, ha rigettato l’istanza avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l’ingiusta detenzione patita in forza di una ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Perugia con riferimento a diversi reati.

Per taluni di essi (estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione), come ha chiarito la corte territoriale, il richiedente è stato prosciolto all’esito dell’udienza preliminare, per essersi gli stessi estinti per prescrizione, mentre per altri il richiedente è stato assolto, per insussistenza del fatto, con sentenza divenuta irrevocabile.

In particolare, la corte d’appello ha rigettato la richiesta ritenendo non configurabile il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione in caso di estinzione per prescrizione anche di solo taluni dei reati sottesi alla misura.

Lo scorso 5 luglio la cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.

“Si versa in particolare in una situazione – si legge nelle motivazioni pubblicate il 2 agosto – nella quale il richiedente si è giovato di una pronuncia di prescrizione alla quale non ha inteso rinunciare, pur avendone il diritto, esercitabile anche al fine di giovarsi della pre-condizione alla quale l’art. 314, cod. proc. pen. subordina l’accoglibilità della domanda di riparazione”.

“Qualora il richiedente avesse voluto perseguire l’interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reati prescritti, avrebbe difatti dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere e ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe conclamato l’ingiustizia della custodia cautelare”.

“Né, una tale scelta avrebbe posto l’instante in una situazione d’irragionevole pregiudizio, stretto tra la necessità di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e l’utilità di poter coltivare successivamente l’azione di ristoro per l’ingiusta detenzione”.

“L’ordinanza impugnata, infatti, ha rigettato l’istanza perché il richiedente, pur assolto nel merito da alcune imputazioni sottostanti all’applicata misura cautelare, è stato prosciolto, per essersi i reati estinti per prescrizione, da altre gravi imputazioni (estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione) costituenti di per se sole, attesi i limiti edittali, titolo legittimante l’emissione e il mantenimento del provvedimento cautelare, senza che la custodia patita abbia soverchiato la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per i detti reati”.


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21 agosto, 2022

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